Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.F. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice ha convalidato il suo arresto, deducendo due motivi.

Con il primo si assume la perdita efficace dell’arresto stesso essendo decorso un periodo superiore a 48 ore tra la messa a disposizione del Tribunale da parte del pubblico ministero, avvenuta alle ore 10.35 del 16 luglio 2011, e la pronunzia dell’ordinanza di convalida. L’ora di effettivo inizio dell’udienza di convalida del 18 luglio 2011 non è anteriore alle ore 10.48, sicchè in quel momento il termine era già decorso. D’altra parte l’inizio dell’udienza è cosa diversa da ciò che il Tribunale ha voluto strumentalmente e fittiziamente chiamare "apertura del verbale" al solo scopo di tentare di interrompere termini che peraltro erano già decorsi al momento dell’apertura del verbale di un processo immediatamente dopo sospeso per far posto alla celebrazione di altro procedimento. Lo stato delle cose è documentato dal fatto che l’ordinanza di convalida è stata pronunciata in udienza alle 14.00.

Quanto alla formula "apertura del verbale" utilizzata dal Tribunale si rileva che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale intanto è invocabile in quanto l’udienza di convalida si svolga senza soluzione di continuità tra l’inizio del processo e la pronunzia dell’ordinanza. Nel caso in esame, invece, l’udienza è iniziata, è stata diverse volte sospese e ripresa infine alle 14.00 circa.

Con il secondo motivo si eccepisce incompetenza funzionale e circoscrizionale del Tribunale di Bari. Il processo attiene a fatti commessi in (OMISSIS) e deve essere quindi celebrato innanzi alla sezione distaccata di Rutigliano. Erroneamente il giudice ha fatto riferimento ad atti del CSM che non possono derogare alla legge.

3. Il ricorso è infondato.

Quanto all’osservanza dei termini di legge l’ordinanza impugnata rileva che, per consolidata giurisprudenza, è legittimo il provvedimento di convalida emesso successivamente alla scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida purchè l’udienza abbia avuto inizio entro tale termine. Nel caso in esame come documentato dal verbale, l’inizio dell’udienza ha avuto luogo alle ore 10,25.

Tale enunciazione è effettivamente aderente alla condivisa giurisprudenza di questa Corte (ad es. 4^, 17 febbraio 2009, rv.

243980). Nè d’altra parte è qui possibile porre in discussione l’orario riportato in atto fidefaciente quale il verbale d’udienza, per prestar credito ad opinabili prospettazioni difensive. Infine, contrariamente a quanto dedotto, l’esame dello stesso verbale da conto della sospensione temporanea dell’udienza per corrispondere a formale richiesta di uno dei difensori dovuta a concomitante impegno;

sicchè è pure del tutto gratuita la prospettazione di una studiata, fittizia sospensione della procedura.

Per ciò che attiene alla eccepita incompetenza funzionale in ordine alla convalida ed al successivo giudizio direttissimo, il giudice osserva che, ai sensi dell’art. 163 bis disp. att. cod. proc. pen., la questione non attiene alla competenza del giudice ma solo all’attribuzione degli affari e alla ripartizione di essi tra sede centrale e sede distaccata, che nel caso di specie ha avuto un’esplicita previsione tabellare approvata dal Consiglio superiore della magistratura. Pure a tale riguardo l’atto non è censurabile.

Nè va dimenticato che il richiamato art. 163 bis prevede una specifica procedura non contenziosa per l’individuazione della sezione distaccata competente.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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