Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46496 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Catanzaro, con ordinanza in data 19.04.2011, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da R.G. avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Castrovillari del 18.3.2011, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del prevenuto, sostituiva l’estrema misura in atto con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso il luogo indicato dal ricorrente in sede di esecuzione del provvedimento medesimo.

Il Collegio rilevava di condividere le argomentazioni svolte nell’ordinanza genetica, in riferimento alla gravità indiziaria, con riferimento ai delitti di cui ai capi R), S), T), V) dell’imputazione provvisoria; richiamava, al riguardo, il contenuto delle videoriprese effettuate sul luogo abituale di smercio della sostanza stupefacente ed il tenore delle conversazioni oggetto di captazione, riportato nell’ordinanza genetica. Il Tribunale si soffermava su ciascuna della predette imputazioni, rilevando che il quadro indiziario a carico del prevenuto, relativo alle numerose cessioni di eroina e cocaina, risultava compendiato dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria operante, dal contenuto delle conversazioni intercettate – nel corso delle quali gli acquirenti facevano pure espresso riferimento agli effetti psicotropi derivanti dalla assunzione delle sostanze cedute dal R. – e dai sequestri effettuati.

Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale del pari evidenziava di condividere le considerazioni svolte dal primo giudice, in ordine al grave pericolo di attività recidivante specifica, desumibile dalla dimostrata abilità del prevenuto di procurarsi, e rimettere in vendita, sostanza stupefacente, sintomo del radicato inserimento nel mercato illecito della droga. Il Collegio escludeva, poi, il carattere occasionale della condotta, pure rilevando che la personalità del ricorrente risultava lumeggiata dalla notevole gravità dei fatti. Sulla scorta di tali rilievi, veniva conclusivamente formulata una prognosi cautelare sfavorevole di reiterazione criminosa.

Il Tribunale rilevava, quindi, che i fatti erano risalenti all’anno 2010; che R. era gravato da un precedente specifico, anteriore rispetto ai fatti per i quali si procede; e riteneva che misura adeguata e proporzionata alle richiamate esigenze fosse quella degli arresti domiciliari, gravata dal divieto di avere contatti con soggetti diversi da quelli coabitanti.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero procedente, deducendo con il primo motivo l’inosservanza della norma processuale che prescrive l’obbligo di motivazione per le ordinanze. La parte ritiene che il provvedimento gravato, in relazione alla adeguatezza e proporzionalità delle misure applicate, sia sorretto da motivazione solo apparente. Il Pubblico ministero osserva, in particolare, che risulta arduo individuare il percorso logico giustificativo del riferimento, pure effettuato dal Collegio, ad un precedente specifico a carico del R., "anteriore ai fatti per cui è procedimento"; ciò in quanto, osserva il ricorrente, "normalmente" i precedenti penali risultano commessi anteriormente, rispetto ai fatti oggetto di nuovi addebiti.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’inosservanza dell’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 cod. proc. pen..

Rileva che la gravità della vicenda che occupa non può essere annichilita in considerazione della mera risalenza temporale dei fatti, evenienza peraltro neppure sussistente, atteso che le contestazioni giungono sino al febbraio del 2010.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, risultante dal testo del provvedimento impugnato; osserva che, contraddittoriamente, il Tribunale, dopo avere evidenziato che il prevenuto appariva stabilmente inserito nel mercato illecito della droga, ha ritenuto che il pericolo di reiterazione criminosa fosse contenibile con la gradata misura degli arresti domiciliari, peraltro da eseguirsi in un contesto territoriale contiguo rispetto al luogo abituale di svolgimento dell’attività illecita.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

3.1 Invero, il percorso motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata presenta insanabili fratture logiche tra l’apprezzamento della gravità indiziaria e della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare da un lato e la scelta adottata in relazione al presidio di contenimento, dall’altro.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato la sussistenza di un grave pericolo di attività recidivante specifica, desumibile dalla dimostrata abilità del prevenuto di procurarsi, e rimettere in vendita, sostanza stupefacente, sintomo del radicato inserimento nel mercato illecito della droga. Oltre a ciò, il Collegio ha espressamente escluso il carattere occasionale della condotta illecita ed ha formulato una prognosi cautelare sfavorevole rispetto al pericolo di attività recidivante, analizzando in chiave sintomatica di personalità le specifiche modalità di realizzazione della condotta criminosa.

Ciò premesso, in considerazione del mero decorso del tempo, rispetto alla data di perpetrazione delle condotte illecite – pure in presenza di un precedente specifico – il Tribunale del Riesame ha ritenuto che misura adeguata e proporzionata alle richiamate esigenze fosse quella degli arresti domiciliari, gravata dal divieto di avere contatti con soggetti diversi da quelli coabitanti.

Detto apprezzamento, di per sè, non appare conferente, atteso che la misura degli arresti domiciliari implica una prognosi positiva, in ordine alla capacità del soggetto di rispettare utilmente le prescrizioni relative alla misura gradata di che trattasi, caratterizzata dalla frammentarietà dei controlli; prognosi che il Tribunale ha, in realtà, contraddittoriamente effettuato in termini del tutto negativi, laddove ha espressamente formulato una prognosi cautelare sfavorevole rispetto al pericolo di reiterazione criminosa.

E’ poi appena il caso di rilevare che occorre non confondere l’attualità delle esigenze cautelari con l’attualità delle condotte criminose.

3.2 Oltre a ciò, deve pure considerasi che l’apprezzamento compiuto dal Tribunale, in ordine alla scelta della misura cautelare, contraddice l’orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in ordine alla incidenza da assegnare al mero decorso del tempo, rispetto alle valutazione di persistenza delle esigenze cautelari. La Corte regolatrice, nella richiamata decisione, ha in particolare evidenziato che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca della misura custodiale, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura, sulla base di un predeterminato rapporto tra durata della misura e pena irroganda nel giudizio di merito, atteso che non è dato mai prescindere da una specifica vaiutazione, relativa alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari (Cass. Sez. U. n. 16085, del 31.03.2011, dep. 22.04.2011, Rv. 249323).

4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

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