Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11421 Ausiliari del giudice Custodia delle cose sequestrate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Bergamo, con decreto in data 7 ottobre 2010, rigettava il ricorso in opposizione proposto dalla Autotrasporti Perotti s.r.l., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, avverso il decreto emesso il 27 febbraio 2010 dal medesimo tribunale che aveva liquidato in misura inferiore a quella richiesta il compenso dovutole per l’attività di custodia di calzature contraffatte sottoposte a sequestro nell’ambito di un procedimento penale (r.g. trib. n. 1557/05).

Il tribunale, premesso che il compenso del custode doveva essere liquidato sulla base delle tabelle di Bergamo, riteneva che il costo dell’attività di custodia doveva essere rapportato ai prezzi di locazione degli immobili nel Comune di Bergamo, anzichè a quelli più alti di Milano proposti dalla parte; che l’importo così calcolato doveva essere decurtato secondo equità; che la custodia della merce non richiedeva particolari cautele, essendo destinata alla distruzione in quanto contraffatta.

2.- La società propone, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ricorso straordinario, ritualmente notificato, affidato a due motivi.
Motivi della decisione

1.- In entrambi i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, la ricorrente deduce falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, artt. 59 e 276, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Essa ritiene che l’applicazione delle tariffe prefettizie, peraltro non acquisite in giudizio e ignote, fosse consentita dall’art. 276 citato solo sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 59 che demandava al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economìa, di approvare apposite tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia. Poichè il regolamento era stato emanato con decreto del 2 settembre 2006 n. 265 e, per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione dei beni diversi dai veicoli a motore e natanti, faceva riferimento soltanto agli usi locali, il decreto impugnato era quindi illegittimo, non potendosi applicare le tariffe prefettizie nè operare una riduzione degli importi in via equitativa. La ricorrente deduce inoltre sia l’illegittimità del riferimento alle tabelle di Bergamo, luogo dove il procedimento penale era stato trasferito, anzichè di Milano, luogo dove il procedimento era stato avviato e dove erano avvenute la consegna dei corpi di reato e l’attività di custodia, sia l’irrilevanza del riferimento al costo delle locazioni, nonchè l’omessa considerazione delle responsabilità e della natura pubblicistica dell’incarico svolto.

1.1.- I motivi sono fondati.

A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276, "Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 59, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali". Il suddetto regolamento è stato emesso con D.M. n. 265 del 2006, il quale, all’art. 5, dispone che "Per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni cioè diversi dai veicoli a motore e natanti si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Testo Unico citato". Per la determinazione dell’indennità di custodia dovuta alla società ricorrente non era quindi possibile l’applicazione delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ma solo l’applicazione degli usi locali.

Tanto premesso, l’impugnato decreto, pur non specificando se con il generico richiamo alle tabelle di Bergamo abbia inteso applicare le tariffe prefettizie ovvero gli usi locali, si espone a censura:

– per avere fatto applicazione degli usi locali o delle tariffe di Bergamo, ignorando il principio secondo il quale il corrispettivo della custodia dei beni sottoposti a sequestro va determinato con riferimento alla realtà economica del luogo (nella specie Milano) dove l’attività di custodia è svolta, e non agli usi o alle tariffe vigenti nel luogo in cui ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione (v. Cass., 2^ sez. pen., n. 5588/1999; 3^ sez. pen., n. 7065/2002);

– per avere decurtato il compenso "secondo equità", possibilità questa esclusa dal D.M. n. 265 del 2006, art. 5, per le categorie di beni diversi dai veicoli a motore e natanti (solo per questi ultimi è consentita una riduzione percentuale dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, comma 3);

– per avere utilizzato un parametro di valutazione (il costo delle locazioni) eccentrico rispetto al fine di determinare l’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

2.- Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnato decreto cassato con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per la liquidazione della spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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