Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46495 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza resa il 25.06.2011, confermava l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 24.05.2011, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o di sostituzione della misura carceraria in atto nei confronti di B.O..

Il Collegio considerava: che il prevenuto si trova ristretto dal 18.07.2008, per violazione della disciplina in materia di stupefacenti; che l’imputato, per i fatti in addebito, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, condanna confermata dalla Corte di Appello di Bologna Con sentenza del 30.3.2010; che, pendente il ricorso per Cassazione, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura carceraria proposta dal condannato.

Ciò premesso il Tribunale rilevava che permaneva a carico del ricorrente un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa, inferibile dalla gravita dei fatti contestati e dalla professionalità mostrata dal prevenuto nella gestione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente.

Il Tribunale dava atto che risultava comprovato che O., durante il periodo di restrizione, aveva intrapreso un percorso orientato al progressivo abbandono delle logiche criminose; e rilevava che tale evenienza avrebbe potuto in astratto comportare una attenuazione dell’assetto cautelare, pur sempre nella forma coercitiva, giacchè la rimessione in libertà, anche se gravata da obblighi, avrebbe ricollocato B. nelle medesime condizioni criminogene che lo avevano spinto a commettere il reato. Il Collegio osservava che le superiori evenienze inducevano a formulare una prognosi favorevole sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, rispetto alle perduranti esigenze di cautela, e che la richiamata gradata misura non era stata prospettata dalla difesa, la quale aveva chiesto unicamente l’applicazione di misure non custodiali.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.O., a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

La parte osserva che il Tribunale ha valutato gli effetti prodotti dal lunghissimo periodo di carcerazione sulla persona del prevenuto;

e considera che, contraddittoriamente, il medesimo Tribunale ha ritenuto che la rimessione in libertà del richiedente avrebbe potuto dare causa alla reiterazione criminosa.

Ritiene l’esponente che il Tribunale di Bologna, avendo valutato l’imputato persona non pericolosa, avrebbe dovuto disporre la revoca della misura carceraria in atto; la parte rileva che risulta non comprensibile l’astratto giudizio di idoneità della misura degli arresti domiciliari, contrapposto a quello di inidoneità delle misure non custodiali.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 La parte ricorrente muove generiche censure al percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, che risultano aspecifiche rispetto ai termini del ragionamento sviluppato dal Tribunale.

Invero, il Collegio ha effettuato una conferente analisi, che involge la natura ed il grado delle esigenze di cautela, da un lato, ed i necessari presidi di contenimento, dall’altro. Segnatamente, il Tribunale, dopo avere rilevato che il periodo presofferto da B. aveva comportato una attenuazione delle esigenze cautelari, ha osservato che il quadro cautelare richiedeva comunque l’applicazione di una misura custodiate, come quella degli arresti domiciliari. Ed ha quindi evidenziato, del tutto logicamente, che in concreto la predetta gradata misura non risultava praticabile, visto che, allo stato, non era stato indicato alcun possibile luogo di esecuzione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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