T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente ricorso può essere deciso con "sentenza in forma semplificata" ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO, in via preliminare, che non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del presente gravame, sollevata dal Comune di Massa Lubrense (con memoria depositata in data 14 gennaio 2010) con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente in data 16 ottobre 2007. Infatti la parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica di tale provvedimento, mentre il Comune di Massa Lubrense si è limitato ad affermare che tale provvedimento è stato "notificato per compiuta giacenza", ma non ha offerto alcun elemento di prova a supporto di tale affermazione;

CONSIDERATO che, nel merito, risulta innanzi tutto fondato il primo motivo di ricorso (relativo al provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente), incentrato sulla violazione degli articoli 149 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004. Infatti:

– l’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 dispone, tra l’altro, che non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159… per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

– l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso";

– secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2040; 10 dicembre 2007, n. 15871; Sez. VI, 11 aprile 2007, n. 3329) la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito o ripostiglio, all’interno di un’unità abitativa di un esercizio commerciale, per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, bensì a quella della manutenzione straordinaria;

– le opere in epigrafe indicate esulano quindi dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica in quanto trattasi di opere interne, configuranti interventi di manutenzione straordinaria che non determinano alcuna alterazione dell’aspetto esteriore del preesistente edificio. In particolare la realizzazione di un servizio igienico di modeste dimensioni, mediante la tramezzatura del locale ex cisterna risulta finalizzata ad integrare i servizi igienicosanitari dell’edificio, mentre la realizzazione dell’ammezzato, con annessa scala di collegamento, risulta destinata – sia in ragione delle modeste dimensioni del dell’ammezzato stesso, sia (e soprattutto) in ragione del materiale ligneo utilizzato – a creare un soppalco destinato ad uso deposito o ripostiglio e, quindi, non idoneo ad incidere sul carico urbanistico della costruzione a cui accede;

CONSIDERATO che, stante quanto precede, risulta fondata anche l’ulteriore censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale viene dedotta l’illegittimità dell’impugnato ordine di demolizione in quanto adottato in relazione ad opere non sottoposte al preventivo rilascio del permesso di costruire bensì alla presentazione di una semplice D.I.A. Infatti, come già evidenziato le opere di cui trattasi devono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria, assoggettati alla presentazione di una semplice D.I.A. ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e, quindi, sanzionabili soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

– il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 2776325803 in data 1° ottobre 2009 e dell’ordinanza n. 509 in data 18 novembre 2009;

– tenuto conto delle difficoltà di qualificazione delle opere di cui trattasi, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7420/2009, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario

Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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