Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11420 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Rovereto ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. XX proposta da A.M., D.D., F.G., L.G., L.P. e Z. T., i quali lamentavano la mancata ammissione al passivo del proprio credito per spese esecutive, insinuato per complessivi Euro 3.375,95 in privilegio ex art. 2755 c.c..
Ha osservato il giudice del merito che gli opponenti non avevano provato di avere ricevuto la comunicazione dell’esito della domanda L. Fall., ex art. 97, come affermato nell’opposizione, in data 12.12.2007, talchè il ricorso contro il decreto del g.d. del 19.11.2007, in quanto proposto il 10.1.2008, doveva essere ritenuto tardivo.
Contro il decreto i predetti opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a motivo articolato sotto più profili.
Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.
2.- Con il ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, art. 2969 c.c., artt. 112 e 152 c.p.c., e relativo vizio di motivazione, lamentando, in sostanza, che il tribunale abbia rilevato d’ufficio la tardività dell’opposizione nonostante il curatore del fallimento fosse comparso senza costituirsi e senza nulla eccepire.
3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato perchè già alla luce della disciplina previgente questa Corte ha ritenuto che il termine per l’opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo e "l’onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudice dell’opposizione, il potere-dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il dovere di verificare pure d’ufficio l’esistenza di siffatto presupposto processuale, con la conseguenza che, qualora detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo fallimentare, deve ritenersi tempestiva l’opposizione proposta entro l’anno dal deposito" (Sez. 1, Sentenza n. 17829/2005). Principio – indubbiamente valido anche alla luce della disciplina introdotta dalla Riforma del 2006 e dal decreto legislativo correttivo – in virtù del quale l’onere di provare il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo che il curatore è tenuto ad inviare a ciascun creditore ai sensi della L. Fall., art. 97, grava sul curatore medesimo (Sez. 1^, 4 maggio 2012 n. 6799).
Talchè erroneamente il tribunale ha posto a carico degli opponenti l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione.
Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Rovereto, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Rovereto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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