Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11419 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con decreto depositato il 7.1.2009 il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. TON in liquidazione proposta da D.A. S. – la quale lamentava l’esclusione del credito insinuato in via tardiva – perchè l’opponente aveva notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine (ritenuto perentorio) assegnatole ai sensi della L. Fall., art. 99, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis – al solo curatore e non anche alla società fallita.

Contro il decreto del Tribunale, la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la curatela intimata.

2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., artt. 152, 153 e 154 c.p.c., L. Fall., artt. 98, 99 e 101, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che con il decreto impugnato il tribunale abbia erroneamente ritenuto perentorio – anzichè ordinatorio – il termine assegnato per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al legale rappresentante della Società fallita, peraltro assimilando il procedimento L. Fall., ex art. 101, a quello di opposizione.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto della L. Fall., art. 101, comma 2 e art. 99, comma 3, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 "per asserita omessa tempestiva notifica al fallimento" nonchè vizio dì motivazione nella parte in cui nel decreto si afferma che la società fallita non si sia costituita.

3.- I motivi di ricorso – con i quali parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione – nella parte in cui lamentano l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza anche alla società fallita, sono fondati.

Infatti, questa Corte ha già chiarito che "in tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22, si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del D.Lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi della L. Fall., art. 99, ratione temporis vigente, va notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all’eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell’atto mancante" (Sez. 6^, 21 dicembre 2010 n. 25819).

D’altra parte, secondo Cass. 10 maggio 2010 n. 11301 "nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, non ha natura perentoria, e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, restando sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (in fattispecie disciplinata dall’art. 99 cit., nella formulazione precedente la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 6, in vigore dal 1 gennaio 2008, che esclude l’obbligo di notifica al fallito).

Infine, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17670 del 28/07/2010 (conff.: Sez. 1, Sentenza n. 13015 del 27/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 11508 del 12/05/2010) ha ripetutamente affermato che "costituisce ormai diritto vivente quello per cui, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare – a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102, e 30 aprile 1986, n. 120, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, rispettivamente, dei previgenti L. Fall., art. 98, art. 1, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potevano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anzichè dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e comma 2 dello stesso art. 98, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore -, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 2 (nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis), per la notifica al curatore del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perchè tale termine è finalizzato a permettere la costituzione del curatore, con la conseguenza che la sua inosservanza non determina l’inammissibilità dell’opposizione, restando tale inosservanza sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l’attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale (cfr. la sentenza n. 25494 del 2009, pronunciata a sezioni unite, in fattispecie cui era applicabile, ratione temporis, il previgente L. Fall., art. 98, comma 2); tale principio è stato ribadito anche con riferimento alla L. Fall., art. 99, comma 3 – nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, applicabile alla specie, ratione temporis -, restando così stabilito che, con riferimento a tale nuovo testo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito non ha natura perentoria e che, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, tale inosservanza restando sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (cfr.

le sentenze nn. 11301, 11508 e 13015 del 2010)".

Principio applicabile all’insinuazione tardiva per il richiamo contenuto nella L. Fall., art. 101, alla L. Fall., art. 99.

Pertanto, poichè nella specie il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo di natura perentoria – in violazione dei qui richiamati e ribaditi principi di diritto – il termine fissato per la notificazione del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al curatore del Fallimento ed alla stessa società fallita, il decreto impugnato deve essere cassato e, conseguentemente, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi a detti principi di diritto, provvedere anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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