Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46493 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S. A. ordine al reato cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 in relazione alla detenzione di due chili circa di cocaina. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale del riesame di Palermo che ha ravvisato pericolo di recidiva ed escluso quello di fuga e di inquinamento probatorio.

2. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si censura la valutazione in ordine alla riferibilità della droga al S. ed al suo i presunti correi. Si è tratto argomento dal servizio di osservazione che ha consentito di appurare che un veicolo, al cui interno venivano rinvenuti 2 kg di cocaina, si introduceva nella villa in cui si trovavano il ricorrente ed i suoi presunti correi, senza motivare in ordine alla consapevolezza, da parte delle persone che si trovavano nell’abitazione, che all’interno del veicolo si trovasse dello stupefacente. La lacunosità della motivazione è dimostrata ancor più dal fatto che non vi è alcun contatto telefonico o di altra natura tra i soggetti coinvolti nella vicenda.

Si assume altresì che erroneamente si è ritenuto che l’illecito non e perfezionato con la consegna della sostanza stupefacente dal venditore all’acquirente, essendo sufficiente che si sia formato il consenso delle parti su quantità, qualità e prezzo della sostanza.

Il Tribunale non spiega in modo congruo in che modo si sia formato il consenso in questione. Tale accordo non emerge in alcun modo dagli atti.

Si argomenta, infine, che senza ragione è stata attribuita anche al ricorrente la disponibilità della somma di denaro sequestrata nei confronti di altri indagati e ritenuta il corrispettivo per l’acquisto dello stupefacente.

2.2 Con il secondo motivo si assume vizio della motivazione quanto all’esistenza di un tentativo punibile in considerazione del fatto che non vi è prova di un accordo transattivo e che la droga non era stata consegnata ai componenti del presunto gruppo palermitano. Essa infatti si trovava ben occultata nell’intercapedine creata all’interno di uno dei veicoli.

2.3 L’ultimo motivo attiene alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Si sarebbe dovuta dimostrare l’attitudine di tale sostanza a saturare il mercato della città di Palermo.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata sintetizza i termini della vicenda illecita, considerando che il servizio di osservazione predisposto dalla polizia giudiziaria ha consentito di rilevare due auto che si muovevano con sicurezza in alcuni vicoli e subito dopo si introducevano nella villa in cui si trovavano il S., figlio del proprietario, ed altre tre persone; che all’interno dell’auto è stato rinvenuto lo stupefacente in contestazione; che i quattro presenti nella villa detenevano complessivamente oltre 27.000 Euro; che tutti gli indagati hanno giustificato la loro presenza in modo incoerente e contraddittorio;

che quanto degli stessi riferito si pone in contrasto con quanto osservato dagli agenti operanti. A tale ultimo riguardo, è emerso, infatti, che le auto recanti la droga si sono mosse senza mai esitare; che i quattro presenti nella villa si trovavano all’ingresso, con il cancello aperto, in apparente posizione di attesa e non invece intenti alle incombenze riferite interrogatorio;

che, inoltre, il S. con fare confidenziale e sorridente invitava gli occupanti di una delle auto ad entrare nella villa indicando loro dove parcheggiare, atteggiamento sicuramente indicativo del fatto che egli aspettasse proprio quei soggetti che erano quindi giunti alla destinazione prefissata e non si erano smarriti; che uno dei quattro occupanti della villa salutò in modo confidenziale con un bacio sulle guance l’autista di uno dei veicoli. Da tali elementi di giudizio si trae la conclusione che gli occupanti delle auto si erano mossi dalla Calabria con il loro carico di droga proprio per consegnare la cocaina al S. ed agli altri soggetti palermitani che si trovavano nella villa. Il S. ha d’altra parte offerto un contributo alla detenzione della sostanza illecita. A prescindere da ciò, ai fini della configurazione dell’illecito rileva non la consegna ma il perfezionamento dell’accordo illecito. Nel caso di specie, le modalità di nascondimento e trasporto della droga inducono a ritenere che l’accordo in ordine alla cessione della cocaina fosse stato già perfezionato. Comunque, conclusivamente, a tutto concedere non potrebbe in alcun modo dubitarsi dell’esistenza di un tentativo punibile.

L’ordinanza considera altresì che anche ove non si volesse ritenere ingente il quantitativo di cocaina sequestrato e sussistente quindi l’aggravante di cui all’art. 80, il fatto sarebbe sicuramente comunque grave ed indicativo di una elevata capacità di approvvigionamento di droga: valutazione rilevante ai fini del pericolo di recidiva che giustifica la restrizione personale.

Tale valutazione reca, quanto alla responsabilità, una compiuta e corretta analisi del materiale indiziario di cui si è sopra dato conto; ed è immune, al riguardo, da vizi logico-giuridici. Pure conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza dei questa Suprema Corte è l’enunciazione che collega il momento consumativo dell’illecito all’accordo negoziale tra le parti. Infine, sebbene per ciò che attiene all’esistenza o meno dell’aggravante, l’ordinanza rechi un atteggiamento problematico e non assuma la concludente valutazione richiesta in ordine all’esistenza o meno della circostanza, si tratta di aspetto non dirimente ai fini della ponderazione in ordine alla sostanziale gravità del fatto ed al pericolo di recidiva.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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