T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 156 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 3235 dell’anno 2008, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere stato in servizio presso il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Napoli quale Sovrintendente Capo, e di essere stato collocato a riposo, in data 20.09.2006, per inabilità dovuta ad infermità ritenuta "allo stato dipendente da causa di servizio" nel verbale ML/B n. 322;

– di non aver goduto, nell’anno 2005, di 20 giorni di congedo ordinario; nell’anno 2006 di 35 giorni di congedo ordinario e di 4 giorni di festività soppresse, per essere stato assente per malattia;

– di aver pertanto richiesto il pagamento di tali ferie non godute, ma che l’Amministrazione negava l’indennizzabilità delle predette ferie non godute.

Instava quindi per l’accertamento del diritto indicato in epigrafe, con vittoria di spese processuali.

All’udienza del 16.12.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto indicato in epigrafe per il seguente motivo: violazione degli artt. 18 d.P.R. 254/1999 e 14 co. 14 d.P.R. 395/1995, atteso che a norma dell’art. 18, comma 1 del D.P.R. 254/1999 "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità", e che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla norma, essendo il ricorrente stato collocato a riposo per infermità dipendente da causa di servizio; che, pertanto, non è condivisibile quanto sostenuto dal resistente Ministero nella nota in Allegato 12, ovvero che in base alla Diramazione generale 1083/ris del 21.07.2000 per effetto dell’art. 18 del D.p.r. n. 254/1999 "…il periodo di tempo trascorso in posizione di aspettativa per malattia pur essendo computabile ai fini del servizio e della corresponsione del trattamento economico spettante, non ha tuttavia comportato la prestazione di alcuna attività lavorativa dalla quale far discendere il diritto dell’interessato alla monetizzazione del congedo non fruito".

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Per costante giurisprudenza, "Il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sul (sopravvenuto rispetto ai fatti) art. 18, d.P.R. n. 254 del 1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14, d.P.R. n. 395 del 1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame" (CdS, VI, n. 1084/2009).

Nello stesso senso, si può ricordare CdS, VI, n. 339/2009, secondo cui l’art. 18, d.P.R. n. 254 del 1999 (recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ha introdotto ulteriori deroghe alla regola di cui all’art. 14, d.P.R. n. 395 del 1995, incorporante l’accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), norma in forza della quale la monetizzazione delle ferie maturate e non godute era possibile nella sola ipotesi che, all’atto della cessazione dal servizio, detto congedo non fosse stato fruito per documentate esigenze di servizio (comma 14).

In altri termini, dunque, al ricorrente spetta l’indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminato nella cessazione dal servizio per infermità, posto che il diritto alle ferie si considera, in quel periodo, ugualmente maturato (così CdS, VI, n. 2663/2010).

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 3235 dell’anno 2008 e per l’effetto accerta il diritto indicato dal ricorrente in epigrafe e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma dovuta in relazione alle ferie non godute;

2. Condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, somma da attribuirsi all’avv. Giuseppe Feola, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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