T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 518 dell’anno 2008, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

– di essere proprietari di un fabbricato sito in S. Antonio Abate alla via (omissis), ricadente in zona agricola del vigente Piano di Fabbricazione ed in zona 7 del PUT;

– di aver chiesto al Comune un permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto termico sul loro edificio, al fine di migliorarne l’isolamento;

– che il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 68 in data 27.08.2007, ma che la Soprintendenza l’annullava, sostenendo che in zona agricola, non essendo il Comune di S. Antonio Abate dotato di PRG né di carta dell’uso agricolo, non era consentito, ai sensi dell’art. 5 l. reg. 35/1987, il rilascio di permessi di costruire.

Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 16.12.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 146 e 159 d.lgs. 42/2004, atteso che la Soprintendenza poteva esprimersi solo su aspetti di carattere paesaggistico e non poteva annullare l’autorizzazione per ragioni di natura edilizia; 2) la Soprintendenza ha effettuato una valutazione di merito che le è preclusa; 3) violazione della legge reg. 38/1994, che ha allentato le maglie della legge reg. 35/1987, consentendo interventi prima preclusi; in forza di tale intervento legislativo, in zona 7 del PUT sono ammissibili interventi quali quello richiesto dai ricorrenti; 4) la carta dell’uso agricolo è necessaria solo per gli interventi in zona E, e poi non si tratta di realizzare un edificio ex novo; 5) difetto di istruttoria; 6) disparità di trattamento con altre fattispecie analoghe; 7) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione, prima dell’adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

L’Amministrazione eccepiva che l’intervento di cui è causa è tra quelli che necessitano, ai sensi del D.P.R. 380/2001, del permesso di costruire; e che, essendo il Comune di Sant’Antonio Abate sprovvisto di P.R.G. adeguato al P.U.T. nonché privo di carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali, l’intervento non poteva essere assentito (art. 5 co. 1 della L.R. n. 35/1987 con la quale è stato approvato il P.U.T dell’area SorrentinoAmalfitana).

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già affermato in altra pronunzia di questa Sezione, "La questione verte sull’interpretazione dell’art. 1 legge reg. Campania n. 38/94, che ha sostituito l’art, 1 L.R. n. 22/93 aggiungendo diversi commi all’art. 5 della legge reg. Campania n. 35/87. Per la precisione, la norma esclude dal divieto di cui al comma 1 le concessioni relative alla realizzazione "di interventi nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7 di cui all’ art. 17, dotati di strumento urbanistico generale, il rilascio delle concessioni in zona agricola avverrà nel rispetto del contenuto della carta dell’ uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta da un agronomo e dalle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell’ allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni" (lett. d).

La norma precisa inoltre che "Il divieto non si applica neppure agli interventi subordinati ad autorizzazione, a quelli per i quali non sono necessari né la concessione né l’autorizzazione nonché alle opere pubbliche da realizzare nei comuni, ricadenti nella zona territoriale 7, sprovvista di strumento urbanistico generale".

Dunque, secondo la ricostruzione (convincente e condivisibile) dell’Avvocatura dello Stato, occorre distinguere tra i comuni il cui territorio ricada nella zona 7 e dotati di strumento urbanistico generale; e comuni il cui territorio ricada nella zona 7 e non dotati di strumento urbanistico generale. Nei primi è possibile il rilascio di permessi di costruire solo nella zona agricola alle condizioni previste, come si evince dal fatto che la norma parla espressamente di "concessioni in zona agricola"; nei secondi sono ammissibili solo interventi che non esigono il permesso di costruire.

Per strumento urbanistico generale deve intendersi il PRG, e non basta il piano di fabbricazione: altrimenti, sarebbe in primo luogo vanificato l’obbligo dei Comuni di dotarsi di PRG adeguato al PUT; in secondo luogo si determinerebbe una non giustificabile difformità tra zona agricola (in cui sarebbe comunque necessario adeguare lo strumento urbanistico generale esistente) e zona urbana (in cui sarebbe possibile consentire ogni tipo di intervento, purché conforme ad uno piano di fabbricazione preesistente alla L.R. n. 35/87).

L’interpretazione in questione appare confermata anche alla luce della ratio della L.R. n. 38/94, che intendeva restringere le ipotesi di deroga all’art. 5 L.R..

Né vale in contrario osservare che molte autorizzazioni non sono state annullate in casi analoghi; infatti l’Amministrazione ben può correggere i propri errori nell’applicazione di una norma, anche se ciò pregiudica gli interessi del destinatario dell’atto.

Non condivisibile, infine, è l’assunto in forza del quale la Soprintendenza non potrebbe effettuare valutazioni di carattere urbanistico: la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica per vizi di legittimità, e l’errata applicazione dell’art. 1 legge reg. Campania n. 38/94 costituisce vizio di legittimità che legittima la Soprintendenza ad adottare un atto di annullamento". (Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1478/2008).

Il rinvio alla motivazione sopra riportata consente di ritenere infondate la prima, la terza, la quarta e la sesta censura; quanto alla seconda (la Soprintendenza avrebbe effettuato una valutazione di merito che le è preclusa), risulta palesemente infondata, atteso che l’autorizzazione è stata, con tutta evidenza, annullata per un vizio di legittimità; quanto alla quinta (difetto di istruttoria), anch’essa risulta infondata perché, alla luce della sopra indicata ricostruzione del quadro normativo (che preclude il rilascio del permesso di costruire), non si vede quale istruttoria avrebbe dovuto essere effettuata dalla Soprintendenza.

Infine, deve ritenersi infondata anche la settima censura, atteso che – come già ritenuto da questo Tribunale – "La disposizione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento statale di verifica della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica comunale, dal momento che la relativa comunicazione ha ad oggetto "i motivi che ostano all’accoglimento della domanda", laddove la funzione del potere di cui costituisce espressione il decreto di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica, siccome riconducibile alla tipologia dei procedimenti di secondo grado, non è quella di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento favorevole, ma quella di scrutinare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale" (Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 2667/2009).

Sussistono giusti motivi, atteso che, quando il ricorso è stato proposto, la questione era ancora molto incerta, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 518 dell’anno 2008;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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