Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 4.6.2007) la Corte di appello di Trento ha pronunciato sull’appello proposto da B. F. il quale lamentava che con la sentenza impugnata il Tribunale di Bolzano avesse accolto la domanda di S.R.M. diretta ad ottenere l’aumento del contributo per il mantenimento dei figli naturali avuti dal B. e che quest’ultimo si era impegnato a corrispondere.

La sentenza di appello è stata impugnata da B.F. – limitatamente al capo concernente le spese processuali – con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione "in ordine a specifico motivo di appello formulato con riguardo alla pronuncia sulla rifusione delle spese di causa". Con tale motivo di appello aveva lamentato che il tribunale lo avesse condannato al pagamento delle spese processuali direttamente in favore dell’attrice nonostante quest’ultima fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, così violando il D.P.R. 30 maggio 2002, art. 133, in forza il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile sia perchè denuncia vizio di motivazione anzichè la violazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – dell’art. 112 c.p.c. (ma in relazione a tale censura mancherebbe il quesito di diritto e, comunque, il motivo sarebbe privo di autosufficienza, non essendo trascritto l’atto di appello nella parte pertinente) sia perchè non risulta formulata la sintesi del fatto controverso, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

3.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, lamentando – quanto alle spese di appello – che la corte di merito lo abbia condannato alla rifusione di esse in favore dell’appellata, pur essendo stato anch’egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Formula i seguenti quesiti:

"Può la parte soccombente essere condannata a rifondere le spese di causa alla parte vittoriosa nel caso entrambe le parti in causa siano state ammesse al gratuito patrocinio?";

"In ogni caso, la parte condannata alla rifusione delle spese nei confronti dell’altra ammessa al gratuito patrocinio, può essere condannata a rifonderle direttamente a quest’ultima, oppure deve essere condannata a pagarle all’Erario?".

3.1.- Il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82-83 e 131, disciplinano gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel senso che l’effetto principale è costituito dal pagamento degli onorari e delle spese vive del difensore da parte dello Stato, mentre l’ammissione medesima non esonera l’ammesso soccombente dalla condanna alle spese a favore della controparte vittoriosa. A sua volta l’art. 133 del T.U. cit., prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, senza margini di valutazione discrezionale.

La stessa disciplina è applicabile nell’ipotesi in cui la parte soccombente sia stata ammessa al gratuito patrocinio così come quella vittoriosa.

Ciò premesso, dunque, quanto al secondo motivo va rilevato che questa Corte, pronunciando ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ha esaminato una fattispecie nella quale, sebbene nel giudizio di cassazione la controricorrente – ammessa al gratuito patrocinio – fosse risultata vittoriosa e a suo favore fosse stato disposto il pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti, il collegio, tuttavia, non aveva disposto, quale effetto di legge, che il pagamento venisse eseguito a favore dello Stato.

La Corte ha ritenuto che, così facendo, il Collegio era incorso in un errore materiale determinato dall’erronea o comunque incompleta manifestazione della propria volontà (Cass. 2005/7647) e soggetto alla procedura di correzione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 1639 del 2011).

L’omissione, che può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale, non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *