Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46489 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 16 luglio 2010, giudicando sulla richiesta di appello presentata dal pubblico ministero procedente, avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Matera in data 27.01.2010, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti di R.N. ed altri, applicava nei confronti del solo R.N. la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il Collegio rilevava che il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati; e che aveva di converso escluso l’attualità delle esigenze cautelari, in considerazione del tempo trascorso dall’ultimo degli episodi contestati.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione R.N., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., ed il vizio motivazionale.

In primo luogo l’esponente rileva che il quadro indiziario risulta incerto ed equivoco; e che al R. si contesta la cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente. Sul punto, la parte richiama espressamente i capi F), J), K), N), Q), dell’imputazione provvisoria. L’esponente osserva che non risulta effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente riferibile al prevenuto.

Il ricorrente sottolinea che i fatti per i quali si procede risalgono all’anno 2008; e che R. è soggetto tossicodipendente, con programma di recupero in atto presso il S.E.R.T. dell’ospedale di (OMISSIS). Sul punto, la parte rileva che il Tribunale ha ignorato il disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. La parte rileva che R., già sottoposto agli arresti domiciliari, ha tenuto un comportamento esemplare.

L’esponente deduce poi la violazione dell’art. 310 cod. proc. pen., quale causa di nullità del provvedimento, atteso che il Tribunale ha deciso oltre il termine di 20 giorni fissato dalla legge. Rileva, inoltre, che il dispositivo dell’ordinanza è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 128 cod. proc. pen..

Infine, deduce la nullità del provvedimento impugnato, per violazione del diritto di difesa, atteso che l’imputato si trovava agli arresti domiciliari e non venne tradotto avanti al Tribunale, in occasione dell’udienza camerale.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è destituito di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Giova, primieramente, soffermarsi sulle eccezioni processuali dedotte dal ricorrente. Trattasi di rilievi privi di fondamento.

3.1.1 Con riguardo alla evidenziata violazione dei termini per il deposito dell’ordinanza, null’altro che richiamare il consolidato orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la Corte regolatrice ha chiarito che la violazione dei termini di deposito della motivazione dell’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame non determina alcuna invalidità del provvedimento; e che, in tal caso, i termini di impugnazione decorrono dalla data di effettivo deposito della motivazione (Cass. Sezione 5, sentenza n. 6402, dell’11.11.2009, dep. 17.02.2010, Rv.

246058). Il principio di diritto ora richiamato non può che trovare applicazione anche in relazione al termine ordinatorio di cui all’art. 128 cod. proc. pen., per il deposito del dispositivo dell’ordinanza, resa in sede di appello cautelare; il rilievo, pertanto, risulta del tutto infondato.

3.1.2 Per quanto concerne, poi, l’eccezione relativa alla mancata traduzione del prevenuto all’udienza camerale avanti al Tribunale del riesame, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che la mancata traduzione dell’imputato o dell’indagato, nell’ambito del procedimento di riesame o di appello avverso misure cautelari personali, determina la nullità dell’udienza solo nel caso in cui l’interessato abbia fatto espressa richiesta di presenziare alla relativa udienza (Cass. Sezione 6, sentenza n. 10319 del 22.01.2008, dep. 6.03.2008, Rv. 239084). Atteso che, nel caso di specie, non emerge dagli atti che R. abbia avanzato tale richiesta, l’eccezione oggi proposta risulta destituita di ogni fondamento, non essendosi realizzata alcuna lesione del diritti di difesa.

3.2 Tanto chiarito, è dato soffermarsi sui restanti motivi di doglianza, che del pari risultano infondati. Il Tribunale ha apprezzato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, in ordine ai reati loro ascritti, in considerazione degli esiti delle operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali effettuate, dei verbali di sommarie informazione ed dei servizi di osservazione e controllo.

Con riguardo al capo A), il Tribunale ha valorizzato il contenuto della conversazione tra presenti, nel corso della quale R. ed altro interlocutore fanno riferimento a "tre pezzi" che avevano acquistato; il Collegio ha rilevato che i servizi di osservazione e le rilevazioni tramite GPS avevano consentito di accertare che R. si era effettivamente recato a Taranto per l’acquisto di droga.

In relazione al capo F), il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra R. e la C., evidenziando che i due risultano raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in relazione alla detenzione a fine di spaccio di "quattro pezzi" di sostanza stupefacente.

Anche in riferimento al capo J), il quadro indiziario si fonda sul contenuto della conversazioni tra presenti captate all’interno della vettura del R., in occasione di un ennesimo trasferimento a Taranto per l’acquisto di metadone e hashish. Il Collegio ha sottolineato che R. mostra grande dimestichezza con l’ambiente dello spaccio tarantino.

Con riferimento al capo K), il Tribunale ha rilevato che a carico del R. e dell’altro indagato T.D. sussistono gravi indizia di colpevolezza, in ordine alla detenzione a fine di spaccio di cocaina; ha osservato, in particolare, che il tenore delle conversazioni intercettate – nei mesi di agosto e settembre dell’anno 2008 – mette in luce lo stretto rapporto di collaborazione intercorrente tra R. e T. nello spaccio di sostanze stupefacenti.

In relazione al capo N) il Tribunale ha quindi evidenziato che dal tenore della conversazione tra presenti captata in data 8.10.2008, risulta che R. ebbe a cedere "una canna" a O.E.; e che da altre conversazioni risultano che Orlando doveva somme di denaro a R..

Con riferimento al capo Q) della imputazione provvisoria, il Tribunale ha rileva che dal tenore delle effettuate captazioni, parimenti relative all’anno 2008, risulta che R. e C. L. si erano procurati due grammi e mezzo di sostanza stupefacente.

Come si vede, il Tribunale del riesame ha effettuato una analitica disamina del compendio indiziario, sviluppando un ragionamento probatorio che risulta immune da fratture logiche rilevabili in sede di legittimità.

Sul versante cautelare, il Tribunale di Potenza ha poi rilevato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, in relazione alla posizione del R., tenuto conto della sequenza dei reati ascritti all’indagato, posti in essere da luglio a dicembre 2008. Il Tribunale ha considerato che la condotta criminosa risultava realizzata in maniera seriale e sistematica, evenienza indicativa della propensione a delinquere del R.. Il Collegio ha evidenziato il ruolo primario svolto da R. nell’organizzazione e nella gestione del commercio illecito di sostanze stupefacenti, con l’ausilio della moglie e di altri correi. Il Tribunale del riesame ha considerato che R. era in contatto con una rete consolidata di acquirenti; e che il prevenuto era in grado di soddisfare le esigenze dei cessionari, grazie ai frequenti acquisti di droga che il medesimo effettuava, acquisti che avevano ad oggetto quantitativi di sostanza stupefacente non particolarmente rilevanti, se singolarmente considerati.

Orbene, il Tribunale ha ritenuto che i superiori rilievi non risultavano scalfiti dalla datazione degli episodi criminosi in addebito; e del tutto legittimamente ha sottolineato che non doveva confondersi l’attualità delle esigenze cautelari con l’attualità delle condotte criminose. Quindi, il Collegio ha evidenziato che l’analisi delle risultanze del casellario, a carico del R., rafforzava il convincimento circa l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa; ed ha osservato che R. era stato anche raggiunto da una ordinanza custodiale in relazione al delitto di tentato omicidio, in data 21.12.2009. Il Collegio ha rilevato, del tutto legittimamente, che il fatto che l’indagato fosse sottoposto a misura cautelare per altra causa, non incideva nell’ambito della valutazione da compiersi, in ragion" della autonomia funzionale dei titoli custodiali.

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha conferentemente osservato che unica misura adeguata a neutralizzare l’elevatissimo di rischio di recidiva era quella carceraria e che, di converso, la restrizione domiciliare appariva affatto inidonea a soddisfare le specifiche esigenze di contenimento.

Si osserva che il Collegio ha pure considerato che l’applicazione della misura carceraria non precludeva all’indagato la prosecuzione del programma farmacologico di disintossicazione al quale lo stesso risulta sottoposto.

Il complessivo apprezzamento effettuato dal Tribunale del Riesame – in ordine alla gravità indiziaria, come pure in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare ed alla scelta del presidio di contenimento – risulta, per quanto ora rilevato, immune dalle dedotte censure.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. La Cancelleria viene demandata per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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