T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 124

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso principale, notificato tra l’8 e il 23 gennaio 2009, il Circolo Nautico Diportisti Pozzuoli "XX" ha esposto:
che prestava attività no profit di utilità sociale, e che in data 20.5.2008 aveva presentato alla Regione Campania istanza prot. n. 2008.0433591 finalizzata ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima riguardante uno specchio d’acqua nel porto di Pozzuoli, in modo di consentirle l’ormeggio di unità da diporto;
che il successivo 15.9.2008 aveva anche protocollato ulteriore istanza concessoria prot. n. 2008.0761196, a rettifica ed integrazione della precedente;
che, con lettera raccomandata del 6.11.2008 (prot. n. 2008.0926823, pervenuta il 12.11.2008), avente ad oggetto "comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza", l’Amministrazione regionale aveva informato esso Circolo, riguardo alla domanda del 20.5.2008, della volontà di destinare l’area in questione "a scopo di utilità collettiva";
che, nonostante le puntuali osservazioni presentate in data 21.11.2008 (ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990) in ordine alla conciliabilità dello scopo cui l’area era preordinata con le finalità poste a base del promosso progetto, l’Amministrazione regionale non aveva ancora provveduto (senza, peraltro, neppure prendere in considerazione la proposta di variante protocollata il 15.9.2008).
Tanto esposto, il ricorrente Circolo ha impugnato il comportamento inerte serbato dalla Regione Campania sulla presentata istanza di concessione demaniale marittima, nonché la comunicazione ex art. 10 bis relativa ai motivi ostativi all’accoglimento della stessa, e – in via eventuale – la nota di pubblicazione di altra istanza di rilascio di concessione demaniale marittima presentata dalla G.N.D.C.C. s.r.l.. All’uopo ha proposto le seguenti censure:
eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione – travisamento dei fatti: l’attività al cui svolgimento è finalizzata la richiesta di concessione demaniale marittima sarebbe di impronta non esclusivamente privatistica, bensì di rilevanza ed utilità collettiva, nonché volta a valorizzare la costa e la città di Pozzuoli, così da risultare conforme alla scelta dell’Amministrazione regionale di destinare l’area demaniale richiesta a fini di "utilità collettiva"; conseguentemente risulterebbero incongruenti e prive di fondamento le ragioni assunte come ostative nella nota del 6.11.2008, prot. n. 2008.0926823, avente ad oggetto "comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza" del 20 maggio 2008, prot. n. 2008.0433591, e consistenti nell’intenzione di destinare appunto a scopi di utilità collettiva l’area in discussione; detta illegittimità si ripercuoterebbe sul silenzio serbato dall’Amministrazione sulla presentata istanza;
violazione dell’art. 7 del D.M. 30 marzo 1994 n° 765 – eccesso di potere per contraddittorietà con atti della stessa Amministrazione: dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione Campania avrebbe omesso di prendere una determinazione definitiva sul punto, nonostante il trascorrere del termine all’uopo previsto (gg. 200, in conformità all’art. 36 Cod. Navigaz.); contraddittoriamente l’Amministrazione avrebbe poi dato corso, mediante pubblicazione di altra domanda concessoria presentata dalla G.N.D.C.C. s.r.l. (e relativa ad uno specchio d’acqua pressoché analogo a quello richiesto da esso ricorrente, al fine di utilizzarlo per l’ormeggio di imbarcazioni poste sotto sequestro), ad un procedimento amministrativo diverso ma di oggetto parzialmente analogo;
carenza di istruttoria – violazione dei principi di buon andamento e di sussidiarietà di cui agli artt. 97 e 118 co. 4° Cost.: nel preavviso di diniego del 6.11.2008 non sarebbe dato conto dell’avvenuta presentazione dell’altra istanza concessoria presentata da esso ricorrente il 15.9.2008; non sarebbero state confutate le osservazioni presentate da esso interessato; sussisterebbero le violazioni delle disposizioni costituzionali indicate in rubrica;
illegittimità derivata: il silenzio serbato dalla Regione Campania sarebbe comunque illegittimo in via derivata, in conseguenza dei rappresentati vizi inficianti la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della presentata istanza.
In data 11 marzo 2009 si è costituita in giudizio la Regione Campania, contestando l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del proposto ricorso.
All’udienza camerale del 12 marzo 2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, questa è stata differita a data da destinare su richiesta del Circolo ricorrente.
Con distinto atto, notificato tra il 15 e il 20 aprile 2009 e depositato il successivo 12 maggio, il Circolo Nautico Diportisti Pozzuoli "XX" ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento, il sopravvenuto (in pendenza del giudizio introdotto con il ricorso principale) provvedimento prot. n. 2009.0207451 del 20.3.2009, con il quale il dirigente del Settore Demanio Marittimo AGC Trasporti e Viabilità della GRC ha conclusivamente respinto l’istanza avanzata in data 20.5.2008 al fine di conseguire una concessione demaniale marittima per ormeggio unità da diporto nel porto di Pozzuoli, sull’assunto che detta istanza presupporrebbe "un uso privatistico" del bene demaniale richiesto.
Contestualmente il Circolo ha anche impugnato il silenzio formatosi sulla successiva istanza di concessione demaniale marittima prot. n. 2008.0761196 del 15.9.2008 (qualora da intendersi quale nuova ed autonoma domanda concessoria).
All’uopo il Circolo ricorrente ha sollevato le seguenti censure:
eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti; istruttoria omessa o comunque carente; motivazione incongrua e contraddittoria; contraddittorietà tra provvedimenti; ingiustizia manifesta – violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Cod. Navigaz. e dell’art. 14 L. 241/1990: nell’affermare che la chiesta concessione avrebbe portato ad un uso privatistico del bene demaniale, l’Amministrazione regionale avrebbe erroneamente valutato le attività svolte dal Circolo richiedente, non considerando che queste si sostanziano in volontariato sociale, salvamento in mare, soccorso di imbarcazioni e monitoraggio ambientale (come dimostrato dall’esistenza di appositi protocolli di intesa con enti operanti in tali settori), ovvero attività di utilità collettiva; la chiesta concessione in uso di uno specchio acqueo nel porto di Pozzuoli sarebbe funzionale appunto a tali attività, consentendo di mantenervi ormeggiate le imbarcazioni utilizzate per tanto; sarebbero incomprensibili le ragioni per le quali la Regione avrebbe invece dato seguito, attivando un distinto procedimento, ad analoga istanza presentata dalla società controinteressata, posto che trattandosi di due istanze relative allo stesso bene, e perciò in concorrenza, avrebbe dovuto operarsi un confronto comparativo delle stesse, previa loro pubblicazione sul B.U.R.C.;
stessi motivi di cui alla precedente censura – violazione dell’art. 37 Cod. Navigaz. – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità: la Regione Campania avrebbe omesso di valutare la possibilità di coesistenza di entrambe le concessioni richieste; la valutazione effettuata dalla P.A. non sarebbe rispondente ai criteri fissati dall’art. 37 Cod. Navigaz. e da applicare in caso di concorso di più domande concessorie;
eccesso di potere per carenza di istruttoria; insufficienza e contraddittorietà della motivazione; sviamento di potere: l’opposto diniego difetterebbe di una adeguata istruttoria in ordine alla domanda integrativa del 15.9.2008, atta a conferire al progetto del Circolo ricorrente ulteriori e rilevanti profili di pubblica utilità; parimenti mancherebbero riscontri istruttori in ordine alle osservazioni prodotte dal privato interessato in data 12.12.2008, essendo richiamate nel corpo della motivazione le sole osservazioni presentata il 21.11.2008; mancherebbe una idonea spiegazione circa la preferenza accordata all’attività della società controinteressata di custodia giudiziaria di imbarcazioni, posta anche la possibilità di svolgere detta attività anche a terra, con utilizzo di appositi capannoni; in ogni caso sarebbe stato omesso di considerare che il Circolo richiedente potrebbe garantire, presso la struttura da realizzare secondo il progetto presentato, l’ormeggio gratuito per un massimo di venti imbarcazioni sequestrate;
illegittimità derivata: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto avente fondamento nella nota del 6.11.2008 (di indicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di concessione demaniale del Circolo Nautico Dipartisti di Pozzuoli "XX"), a sua volta illegittima per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo;
violazione dell’art. 7 D.M. 30 marzo 1994 n° 765 – eccesso di potere: qualora fosse da qualificarsi come nuova ed autonoma domanda, proposta di variante alla concessione demaniale, quella presentata il 15.9.2008, dovrebbe rilevarsi la formazione su di essa del silenzio inadempimento impugnabile, non essendovi stata in proposito alcuna determinazione conclusiva ed essendo trascorsi oltre gg. 200 dalla sua presentazione.
E’ seguito un altro atto, notificato tra il 15 ed il 19 maggio 2009 e depositato il 26 maggio successivo, con cui, a mezzo di ulteriori motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato anche il sopravvenuto provvedimento di concessione demaniale n. 21 dell’11.3.2009, rilasciato dal Dirigente del Settore Demanio Marittimo AGC Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale della Campania, in favore della società G.N. s.r.l. di Carlo Capuano (e riguardante uno specchio acqueo parzialmente coincidente con quello al cui utilizzo era interessato il Circolo Nautico Diportisti Pozzuoli "XX"), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Cod. Navigaz. e dell’art. 14 L. 241/1990 – eccesso di potere per istruttoria omessa o comunque carente; travisamento ed erronea valutazione dei fatti: alla data di rilascio del titolo concessorio in favore della G.N. s.r.l. di Carlo Capuano la Regione Campania avrebbe esaminato solo parzialmente la richiesta del Circolo ricorrente, in effetti trascurando di valutare ulteriori e rilevanti profili di pubblica utilità portati a conoscenza dell’Amministrazione con la nota integrativa del 15.9.2008 e le successive osservazioni del 12.12.2008; l’atto ampliativo impugnato risulterebbe viziato in conseguenza dell’illegittimità del diniego opposto alla concorrente richiesta concessoria di esso Circolo (e ciò alla stregua degli argomenti specificati nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.5.2009); la concessione demaniale n. 21/2009 risulterebbe rilasciata il data 11.3.2009, ovvero prima che, con provvedimento prot. n. 2009.0303107 del 7.4.2009, la Regione Campania si fosse pronunziata negativamente sulla richiesta concessoria di esso ricorrente del 20.5.2008, come poi integrata in data 15.9.2008 (così da lasciare in evidenza l’intento di pervenire a respingere in ogni caso quest’ultima);
stessi motivi di cui alla precedente censura – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 241/1990: la Regione Campania non avrebbe tenuto conto che per lo svolgimento della custodia giudiziaria di imbarcazioni la società controinteressata avrebbe ben potuto utilizzare strutture terrestri (come un capannone), non occorrendo necessariamente uno specchio acqueo, come pure che il numero medio delle imbarcazioni annualmente poste sotto sequestro sarebbe estremamente esiguo, e comunque, tra queste, necessiterebbro di custodia in depositi giudiziari solo quelle di proprietà ignota (posto che le altre sarebbero affidate in custodia ai proprietari); il medesimo servizio di custodia avrebbe potuto essere svolto anche da esso Circolo ricorrente con riferimento ad un numero di 20 imbarcazioni, stante la disponibilità prospettata in proposito; non sarebbe stata valutata la possibilità di coesistenza dei due progetti;
violazione dell’art. 21 D.P.R. 328/1952 – violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione: il provvedimento concessorio in favore della controinteressata non sarebbe stato trascritto negli appositi registri delle concessioni dei beni demaniali, come prescritto dall’art. 21 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione; nel caso di specie sarebbero rimasti violati i principi di trasparenza parità di trattamento e non discriminazione;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto; irragionevolezza della motivazione; illogicità manifesta – violazione dell’art. 14 co. 1 bis L. 84/1994: l’istanza della controinteressata sarebbe stata preferita alla domanda del Circolo ricorrente ingiustamente, non corrispondendo al vero che quest’ultimo volesse fare un uso privatistico del bene demaniale, atteso lo svolgimento da parte sua di molteplici attività di interesse collettivo per le quali sarebbe occorsa la disponibilità di uno specchio acqueo ove poter ormeggiare i mezzi navali utilizzati; il servizio di ormeggio avrebbe comunque una natura di servizio di interesse generale;
illegittimità derivata: il provvedimento concessorio impugnato sarebbe altresì illegittimo in via derivata in conseguenza dei vizi denunziati con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti depositato il 12.5.2009, con riferimento ad atti ad esso correlati.
Va segnalato che, con nota prot. n° 2009.0303107 del 7 aprile 2009, il Dirigente del Settore Demanio Marittimo AGC Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale della Campania aveva frattanto provveduto a respingere la richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima per ormeggio di proprie unità da diporto avanzata dal Circolo Nautico Diportisti Pozzuoli "XX" con la "nota prot. n. 433591 del 20.5.2008 come integrata con nota assunta al ns. prot. n. 2008.0761196 del 15.9.2008": detta determina, però, non risulta essere stata oggetto di alcuno specifico gravame, ancorché alla stessa siano presenti riferimenti nei motivi aggiunti depositati in data 26 maggio 2009 e ne sia stata allegata copia.
In data 29 maggio 2009 si è costituito in giudizio la G.N.D.C.C. s.r.l., contestando l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse censure.
In data 3 giugno 2009 la Regione Campania si è costituita per resistere anche a tutti i proposti motivi aggiunti, dei quali ha dedotto l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza.
Con ordinanza n° 1356/2009 del 4 giugno 2009, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, evidenziando che, stante l’emanazione ad opera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli di un provvedimento (ordinanza n° 36/2009 del 6.5.2009) di interdizione di ogni attività nello specchio d’acqua oggetto di controversia, non era ravvisabile la sussistenza di alcun danno grave e irreparabile atto a dare ingresso alla tutela interinale.
Con successiva istanza debitamente notificata (tra il 22 e il 24 dicembre 2009) e depositata l’8 febbraio 2010, parte ricorrente ha rinnovato l’istanza di applicazione di misure cautelari ex art. 3 L. 205/2000, la quale però, con ordinanza n° 374/2010 dell’11 febbraio 2010, è stata disattesa da questo Tribunale.
Il Circolo ricorrente ha depositato una memoria in data 18 giugno 2010.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il C.N.D.D.P. "L.V.N.M." ha presentato alla Regione Campania, in data 20.5.2008, una istanza (prot. n. 2008.0433591), con al quale, sull’assunto di svolgere attività in molteplici settori di interesse collettivo, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per uno specchio d’acqua nel porto di Pozzuoli, finalizzata all’ormeggio di unità da diporto.
Vi è stata poi, in data 15.9.2008 (prot. n. 2008.0761196), la presentazione da parte dello stesso Circolo di una ulteriore istanza concessoria (anche a rettifica e integrazione di quella precedentemente avanzata) di contenuto pressoché analogo, cui è seguito, in data 29.2.2009 (prot. n. 2009.0168040), il deposito di documentazione integrativa.
L’Amministrazione regionale ha definito negativamente solo la prima di dette istanze con provvedimento prot. n. 2009.0207541 del 10.3.2009 (oggetto di gravame con i motivi aggiunti depositati in data 12.5.2009), per poi pronunziarsi – sempre negativamente – nuovamente sulla prima, nonché sulla seconda istanza, con provvedimento prot. n° 2009.0303107 del 7 aprile 2009 (non oggetto di alcun gravame in questa sede).
L’Ente regionale ha, altresì, rilasciato in data 11.3.2009 una concessione demaniale marittima (n. 21/2009) avente ad oggetto uno specchio d’acqua nel porto di Pozzuoli parzialmente coincidente con quello chiesto dal C.N.D.D.P. "L.V.N.M.": quest’ultimo ha quindi specificamente impugnato tale concessione con i motivi aggiunti depositati il 26.5.2009.
Con il ricorso principale era stato invece impugnato il comportamento inerte tenuto originariamente dalla Regione Campania sulla istanza concessoria del 20.5.2008 (prima che intervenisse la sua definizione in data 10.3.2009); e, con i motivi aggiunti depositati il 12.5.2009 è stato, in modo analogo, gravato il precedente comportamento inerte relativo alla istanza del 15.9.2008 (prima che anche questa fosse definita, in data 7.4.2009).
Così ricostruita, in estrema sintesi, l’intricata vicenda per cui è causa, osserva il Tribunale che indiscutibilmente, a seguito dei provvedimenti che hanno portato a definizione le due domande concessorie del 20.5.2008 e del 15.9.2008, risultano ormai improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le impugnazioni (ovvero quella principale e, in parte qua, quella introdotta con i motivi aggiunti depositati in data 12.5.2009) riguardanti il comportamento inerte che si assume essere stato tenuto dall’Amministrazione regionale: infatti, con le citate espresse determinazioni (ancorché negative) è venuto meno il silenzioinadempimento dell’Amministrazione regionale, per cui di nessuna utilità per il ricorrente sarebbe oggi una pronunzia giudiziale circa la sussistenza di un obbligo di provvedere.
Sul punto, va solo precisato che, alla stregua degli artt. 32 e 117 del nuovo codice del processo amministrativo, risulta oggi ammissibile la proposizione in unico giudizio di domande definibili con riti diversi, con applicazione, in tale caso, del rito ordinario.
E’ invece inammissibile ab origine, pure per carenza di interesse, il gravame contestualmente promosso con il ricorso principale avverso la nota del Responsabile del procedimento presso la Giunta regionale della Campania, AGC Trasporti e Viabilità, geom. Matteo De Simone, del 6 novembre 2008, prot. n. 2008.0926823, avente ad oggetto "comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza" del 20 maggio 2008, prot. n. 2008.0433591 (istanza tendente ad ottenere il rilascio di concessione demaniale marittima nel Porto di Pozzuoli di uno specchio acqueo per ormeggio unità di diporto): trattasi, invero, di atto meramente infraprocedimentale privo di autonoma lesività, peraltro superato successivamente dai già ricordati provvedimenti definitivi di diniego dell’istanza.
Sempre per sopravvenuta carenza di interesse, risulta, altresì, improcedibile il gravame introdotto con i motivi aggiunti depositati in data 12.5.2009 avverso il provvedimento prot. n. 2009.0207451 del 20.3.2009, con il quale il dirigente del Settore Demanio Marittimo AGC Trasporti e Viabilità della GRC ha conclusivamente respinto l’istanza avanzata dal Circolo ricorrente in data 20.5.2008 al fine di conseguire una concessione demaniale marittima per ormeggio unità da diporto nel porto di Pozzuoli: infatti, questo diniego è rimasto successivamente superato dall’ulteriore, sopravvenuto, provvedimento di cui alla nota prot. n° 2009.0303107 del 7 aprile 2009, con la quale il Dirigente del Settore Demanio Marittimo AGC Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale della Campania ha nuovamente denegato la richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima per ormeggio di proprie unità da diporto avanzata dal Circolo Nautico Diportisti Pozzuoli "XX" con la "nota prot. n. 433591 del 20.5.2008 come integrata con nota assunta al ns. prot. n. 2008.0761196 del 15.9.2008"; atto da cui in definitiva discende l’attuale lesione all’interesse del ricorrente e che, in assenza di impugnazione, ha conclusivamente definito il rapporto pubblico cui afferisce (così da rendere inutile una giudiziale pronunzia sul precedente e ormai superato diniego).
Rimane, quindi, da esaminare soltanto il gravame introdotto con i motivi aggiunti depositati il 26.5.2009, e diretto avverso la concessione demaniale marittima n. 21/2009 rilasciata in favore della controinteressata G.N.D.C.C. s.r.l..
In proposito, osserva in via preliminare il Collegio che tale gravame risulta procedibile, pur in presenza di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale, in quanto con detti motivi aggiunti, previo rilascio di nuovo mandato, è stato impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale, per cui essi ben possono essere considerati come autonomo ricorso (cfr. T.A.R. SiciliaCatania n° 2 del 2.1.2008; T.A.R. valle d’Aosta n° 89 dell’11.7.2007; T.A.R. CampaniaSalerno n° 2716 dell’1.12.2004).
Sempre in via preliminare, e sotto altro profilo, va altresì osservato che il necessario interesse al ricorso del Circolo ricorrente risulta comprovato dalla presentazione delle ricordate due domande volte a conseguire una concessione demaniale marittima nel porto di Pozzuoli per un’area in parte coincidente con quella attribuita alla controinteressata, per cui sussiste quanto meno un interesse strumentale dell’ente privato alla riedizione dell’esercitato potere amministrativo, in modo da poter concorrere all’assegnazione in questione.
Nel merito, ritiene il Tribunale che più d’una delle argomentazioni sollevate dal Circolo ricorrente risulti fondata, così da rimanere evidenziata la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei fatti ed erronea loro valutazione. In proposito, va infatti posto in luce che l’Amministrazione regionale non ha adeguatamente tenuto presente che
dalla documentazione versata in atti, l’attività di custodia di imbarcazioni oggetto di sequestro risulta essere stata svolta nel passato dalla G.N. s.n.c. di Carlo Capuano, mentre la richiesta concessoria è stata presentata da una diversa società, ovvero la G.N.D.C.C. s.r.l., in favore della quale è stato appunto rilasciato il titolo n° 21/2009 (e, a fronte della specifica questione sollevata dal ricorrente, parte controinteressata nulla ha controdedotto);
l’attività di custodia delle imbarcazioni poste sotto sequestro in realtà non richiede necessariamente un ormeggio a mare, ben potendo essere espletata anche "a terra", mediante utilizzo di capannoni (e, del resto, sorge spontanea la domanda di come tale attività possa essere stata svolta fino ad oggi senza la disponibilità di un ormeggio);
in realtà il numero di imbarcazioni affidate annualmente in custodia giudiziaria a terzi diversi dal proprietario è esiguo (in quanto, usualmente è lo stesso proprietario ad essere nominato custode);
l’attività di custodia in parola è comunque improntata ad un carattere economicoimprenditoriale, di natura prettamente privatistica, non diversamente da quella che la P.A. ha assunto essere riferibile al Circolo ricorrente.
Peraltro, neppure risulta essere stata operata una effettiva valutazione comparativa dell’istanza presentata dalla G.N.D.C.C. s.r.l. con quella del C.N.D.D.P. "L.V.N.M.", e ciò a prescindere dal rilievo che nel caso di specie appaiono non applicati i principi affermati da questo Tribunale nella sentenza n. 21241/2008 (con la quale sono stati recepiti recenti orientamenti della giustizia amministrativa in materia), secondo cui:
– in ordine alla scelta del concessionario di cui all’art. 37 comma 1 del Codice della Navigazione, occorre adottare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’istituto, la quale induce ad affermare che detta scelta deve rimanere subordinata al rispetto di idonea pubblicizzazione della procedura concessoria, in guisa da consentire, ad altre imprese eventualmente interessate, la conoscenza del presupposto notiziale necessario al fine di esplicare, in una logica di par condicio effettiva, le proprie chance concorrenziali;
– i principi generali del Trattato sull’Unione Europea, i quali impongono che il sistema di scelta del contraente sia ispirato a criteri di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, valgono comunque anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate, quali la concessione di servizi, gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti;
– la circostanza che le direttive comunitarie in materia di appalti siano attuative dell’art. 81 trattato CE porta a ritenere che le loro disposizioni siano puramente applicative, con riferimento agli appalti, di principi generali che, essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono valevoli anche per contratti e fattispecie diverse da quelle concretamente contemplati, con conseguente loro immediata operatività in relazione alle concessioni di servizi e di beni, tra le quali le concessioni demaniali marittime;
– sussiste l’obbligo di applicare la disciplina comunitaria dell’evidenza pubblica, anche alle concessioni di beni pubblici, comprese quelle relative al settore portuale, posto che la concessione senza gara non può trovare giustificazione nell’art. 45 del Trattato, secondo cui sono escluse dall’applicazione di tali disposizioni, le attività che nello Stato nazionale partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri: tale norma va interpretata in senso restrittivo, dovendo trattarsi di un trasferimento di potere pubblicistico autoritativo non ravvisabile con riferimento all’istituto della concessione che, ai fini comunitari, si distingue dall’appalto essenzialmente con riguardo alle modalità di remunerazione dell’opera del concessionario;
– la regolabase, in tema di concessioni demaniali marittime, è quella della loro attribuzione ad una controparte privata mediante espletamento di una procedura che debba essere rispettosa dei principi comunitari; mentre costituisce eccezione a tale regola la possibilità, per il concedente ente di diritto pubblico, di operare mediante il sistema del c.d. "in house providing", ovvero di servirsi per la gestione del servizio pubblico locale, di un soggetto giuridico soltanto formalmente distinto da sé, ma nella sostanza costituente, in presenza di determinati e stringenti indici, una sua derivazione o longa manus.
Pertanto, in accoglimento dei motivi aggiunti depositati in data 26.5.2009, la concessione n° 21/2009 in commento va, in definitiva, annullata.
L’accoglimento solo parziale delle domande proposte in giudizio induce a compensare le relative spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, e proposto dal C.N.D.D.P. "L.V.N.M.", così provvede:
dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili, secondo quanto esposto in motivazione, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti depositato in data 12.5.2009;
in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26.5.2009, annulla la concessione demaniale marittima n° 21/2009 dell’11.3.2009, rilasciata dalla Regione Campania alla G.N.D.C.C. s.r.l.;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *