Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46487 Custodia cautelare Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 28 giugno 2011, giudicando sulla richiesta di riesame proposto da S. P. avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 18.06.20011, con la quale era applicata nei confronti dello S. la misura della custodia cautelare in carcere, confermava il provvedimento reso dal primo giudice.

Osservava il Collegio che S. era stato tratto in arresto e quindi sottoposto alla misura carceraria, in relazione alla detenzione a fine di spaccio di circa 100 grammi di cocaina, sostanza ricevuta da R.D..

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.P., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale e l’inosservanza delle norme processuali.

In primo luogo l’esponente rileva che al caso di specie risulta applicabile l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, evenienza che induce a ritenere che S. possa beneficiare della sospensione condizionale della pena. La parte rileva di avere evidenziato la assenza di allarme sociale derivante dalla limitata attività di spaccio di cui si tratta; e di avere pure rappresentato che il G.i.p. aveva dato ampio credito alle dichiarazioni rese dal R., il quale aveva addossato ogni responsabilità allo S.. E ritiene che il Tribunale del riesame sulle dedotte evenienze si sia espresso in maniera vaga ed incompleta.

L’esponente sottolinea che fu R. a cedere al ricorrente la sostanza stupefacente; sostanza che R. aveva acquistato la sostanza da terzi soggetti, rimasti ignoti. La parte si duole del fatto che, a fronte di tali risultanze, al R. sia stata applicata la misura degli arresti domiciliari ed allo S. quella carceraria; osserva che il pericolo di reiterazione criminosa deve individuarsi in capo al R., che si rifornisce da terzi estranei, piuttosto che nei confronti dello S., che ha acquistato la droga dal R., non sapendo da chi altro rifornirsi.

Osserva la parte che il differente trattamento cautelare adottato nei confronti dei due indagati neppure trova giustificazione in relazione al pericolo di contatti con fornitori ed acquirenti, atteso che S. si era rivolto al R. per acquistare la droga, mentre quest’ultimo aveva contatti con fornitori rimasti ignoti.

Infine, il ricorrente rileva di avere indicato quale luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari l’abitazione della madre del ricorrente, collocata in località distante da quella ove si trova l’abitazione dello S.; e che sul punto il Tribunale non si è pronunciato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Invero, il Tribunale del riesame ha censito le ragioni di doglianza dedotte dall’esponente secondo un conferente percorso logico argomentativo, che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.

Con riferimento al contesto indiziario, il Tribunale ha in primo luogo rilevato che S. aveva ricevuto da R., sulla pubblica via, il quantitativo di cocaina di cui si tratta, corrispondente a 320 dosi; e che, all’esito della perquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente, si era accertato che S. aveva la disponibilità di un bilancino di precisione, di mannitolo, di ritagli di cellophane e di altro materiale, custodito In una borsa collocata all’interno di un armadio della camera da letto.

Sulla scorta di tali obiettivi rilievi, e pure alla luce delle dichiarazioni rese da S. e R., il Tribunale ha ritenuto pacifica la finalità di spaccio ed ha escluso che il fatto possa essere qualificato di lieve entità.

Sul versante cautelare, il Tribunale di Roma ha rilevato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, in ragione del quantitativo della sostanza detenuta e delle modalità della cessione. Il Collegio ha evidenziato che dette circostanze esprimono la dimestichezza, da parte dei soggetti coinvolti, nella perpetrazione di condotte criminose di tal fatta.

Il Collegio ha, quindi, rilevato che unica misura adeguata a prevenire il contatto con fornitori ed acquirenti era quella carceraria in atto e che allo stato doveva ritenersi inidonea quella della restrizione domiciliare; ed ha osservato che l’evidenziato pericolo di reiterazione criminosa escludeva in redice la concedibilità al deducente del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tali termini, il Tribunale ha effettuato una complessiva valutazione della posizione dello S., e della adeguatezza del presidio di contenimento, rispetto alla necessità di evitare che il prevenuto riattivi contatti con fornitori di droga, tenuto conto specificamente del fatto che il ricorrente aveva la disponibilità dello strumentario servente al confezionamento in dosi dello stupefacente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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