Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11411 Decreto ingiuntivo Ricognizione di debito e promessa di pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. otteneva decreto ingiuntivo per un importo di L. 15 milioni sulla base di due assegni bancari recanti la firma di emittenza di Ca.Fr., i quali venivano azionati come promesse di pagamento. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dagli eredi di Ca.Fr., i quali riferivano che tra l’ingiungente e la Fin Comm. S.P.A. Investimenti, di cui il Ca.

era stato legale rappresentante, era intercorso un rapporto negoziale avente ad oggetto l’incarico conferito al C. di ottenere un finanziamento da parte di un istituto di credito internazionale, necessario per scopi sociali. Nel contratto in oggetto era stato previsto che il consulente avrebbe avuto diritto ad un rimborso a pie di lista per le spese relative a viaggi o trasferte in USA, da effettuarsi al fine di ottenere il predetto finanziamento. A garanzia del pagamento delle spese per i predetti viaggi venivano emessi dal Ca. e consegnati al C. gli assegni in questione. Durante la vigenza del contratto, scaduto il 30 settembre 1996 il C. non effettuava la trasferta USA e non otteneva il finanziamento. Con fax dell’11/10/96 la Fin Comm chiedeva la restituzione dei titoli che invece venivano azionati in via monitoria.

Secondo le parti opponenti non erano dovute le somme indicate perchè il rapporto causale che avrebbe dovuto giustificarle si era estinto senza che fosse stata eseguita la prestazione a garanzia della quale erano stati emessi gli assegni. Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione ritenendo che le parti opponenti non erano riuscite a dimostrare che tra Ca.Fr. (che aveva tratto gli assegni dal suo conto personale e li aveva sottoscritti a titolo personale) e il C. non era intercorso alcun rapporto che giustificasse la promessa di pagamento. La sentenza di primo grado veniva impugnata ed il giudice d’appello accoglieva l’impugnazione, per quel che interessa, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il contratto tra Fin. Comm e C. risultava per tabulas. Il C. effettivamente non aveva effettuato alcuna trasferta negli Stati Uniti nè ottenuto finanziamenti.; b) la corrispondenza intercorsa tra Fin Comm e C., successiva alla scadenza del contratto, costituiva sufficiente riscontro probatorio alla tesi difensiva degli appellanti secondo la quale gli assegni in oggetto erano connessi all’esecuzione dell’incarico professionale ed avevano ad oggetto la garanzia delle future ragioni di credito derivanti da viaggi in USA al fine di ottenere i finanziamenti in questione. C) alla contestazione di avvenuta risoluzione del contratto e richiesta di restituzione titoli, il C. aveva replicato con lettera del proprio legale, contestando l’avvenuta risoluzione e chiedendo il compenso per il lavoro eseguito senza neanche accennare ai titoli.

Questi elementi, secondo il giudice di secondo grado, toglievano rilievo al fatto che nel contratto non si facesse menzione degli assegni e che essi recassero una data di emissione successiva al contratto stesso, non costituendo tale strumento di garanzia un elemento significativo del regolamento d’interessi. Risultava, invece, di primario rilievo sia la data di emissione di uno dei titoli, successiva alla prima richiesta di restituzione, sia il complessivo comportamento processuale del C., il quale non aveva mai fornito una spiegazione alternativa in ordine al rapporto causale sottostante l’invocata promessa di pagamento. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C. affidandosi a due motivi. Hanno resistito con controricorso gli eredi di Ca.

F., i quali hanno, inoltre, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Nel primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza di secondo grado, per violazione del divieto di ammissione di nuove prove in appello così come previsto nell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3. Il giudice d’appello avrebbe consentito, pur senza un espresso provvedimento autorizzatorio, la tardiva produzione dei seguenti tre documenti, indicati nell’atto di appello, dagli eredi Ca.: il verbale di assemblea del 38/9/94, la copia del verbale di assemblea del 25/9/98 nonchè la copia degli assegni in questione privi di data di emissione. Deduce la parte ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe utilizzato ai fini della decisione i predetti documenti, sia in ordine alla qualificazione del Ca., come legale rappresentante della Fin Comm., sia in ordine alla mancanza di data dei titoli, circostanza che avrebbe contribuito a rafforzare il convincimento del giudice di secondo grado.

Il motivo è infondato. Dall’esame della motivazione della sentenza di secondo grado, emerge con chiarezza che i documenti tardivamente introdotti in giudizio non sono stati posti a base della decisione assunta.

La qualifica di legale rappresentante della Fin. Comm. appartenente a Ca.Fr., all’epoca del conferimento dell’incarico professionale, costituisce un elemento di fatto, allegato fin dall’instaurazione del giudizio di primo grado che non è stato mai contestato dal C. nell’intero procedimento di merito. Al riguardo, di nessun rilievo è il regime probatorio privilegiato della promessa di pagamento che, se esime il promissario dal fornire la prova del rapporto causale sottostante, non lo solleva dalla contestazione dei fatti relativi all’estinzione di tale rapporto causale, così come allegati dal promittente. (Cass. 27406 del 2008).

Peraltro la circostanza non ha assunto valore decisivo nell’impianto argomentativo della pronuncia di secondo grado che si è fondata, come espressamente in essa indicato "sulla produzione documentale effettuata dagli appellanti (gli eredi Ca.) in primo grado, avente ad oggetto la corrispondenza intercosa tra le parti nella fase successiva alla vigenza del contratto". Questa precisazione consente di escludere rilievo probante anche alla tardiva produzione delle copie degli assegni, (posti a base della promessa di pagamento) privi di data, atteso che nella decisione impugnata, la veridicità della data di emissione viene esclusa sulla base del solo riscontro in uno dei titoli di una data di emissione successiva alla prima richiesta di restituzione della Fin Comm.

Nel secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Secondo la parte ricorrente la sentenza di secondo grado opera una valutazione delle emergenze processuali del tutto erronea, desumendo dalla condotta difensiva assunta dal ricorrente nei gradi di merito, fondata sull’applicazione rigorosa del regime probatorio dell’astrazione processuale della causa del rapporto sottostante, la veridicità di fatti mai accaduti e la mancata contestazione di circostanze invece controverse. In particolare oggetto di censura è la valutazione di veridicità di circostanze quali la risoluzione del contratto intercorso con la Fin Comm. e la mancata trasferta negli USA, in quanto desunte dall’assenza di specifiche contestazioni. Ma osserva il ricorrente, il silenzio su tali elementi di fatto è stato la conseguenza di una precisa ed univoca strategia difensiva incentrata sull’assoluta estraneità della promessa di pagamento rispetto all’incarico professionale, peraltro conferito da un soggetto diverso dal promittente (la soc. Fin. Comm.) e conseguentemente non richiedente la puntuale contestazione di circostanze ad esso relative.

Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

La parte ricorrente mira ad ottenere, sostanzialmente, un riesame della valutazione delle prove e dei fatti eseguita dal giudice di secondo grado, omettendo di considerare che, quando il presunto promittente allega ed intende provare per tabulas l’esistenza di un rapporto causale e, come nella specie, ne deduce e ne vuole dimostrare, sempre mediante la prova documentale costituita dal contratto, l’estinzione, al promissario torna ad incombere l’onere di comprovare l’estraneità della promessa di pagamento da tale rapporto ed una diversa imputabilità causale, (o la mancata estinzione od invalidità di quello allegato), non operando più il principio dell’astrazione processuale dalla causa. La sentenza di secondo grado ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e del tutto adeguata, che il rapporto professionale, ancorchè intercorso con un soggetto diverso, ovvero una società di cui il promittente era legale rappresentante, fornisse idonea giustificazione causale alla funzione di garanzia dei titoli consegnati al ricorrente e che, con la scadenza del vincolo contrattuale, per perenzione del termine cui era assoggettato, anche tale funzione fosse estinta. Oltre alla prova documentale del rapporto contrattuale, l’ulteriore rilevante fondamento della decisione, è stato tratto dalla corrispondenza successiva alla scadenza del contratto, intercorsa tra la società ed il ricorrente, attraverso una motivazione ampia e coerente non solo del rilievo probatorio di tali circostanze ma anche dell’assenza di giustificazioni avverse. Trova, pertanto, applicazione, il principio, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la deduzione del vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo ad essa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, atteso che le censure prospettate non possono riflettere esclusivamente un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello del giudice di merito (Cass. n. 7297 del 2007; 13954 del 2007).

Al rigetto del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine al giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 2700,00 di cui Euro 2500,00 per onorari oltre accessori e spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *