Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11410 Dichiarazione di fallimento Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 539 depositata il 20 aprile 2009, ha disposto il rigetto del reclamo proposto dalla società XXs.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/20087 che ne aveva dichiarato il fallimento, sostenendo, per quel che rileva in questa sede, che non fosse decorso il termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 10, dalla data della cancellazione della società dal R.I. essendo intervenuta la revoca di tale formalità con effetto ex tunc e conseguente permanenza dell’iscrizione.
La società XXha impugnato la statuizione con ricorso per cassazione affidandolo ad unico motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., non resistito nè dal curatore fallimentare nè al creditore istante s.p.a. Filippo Fochi.

Motivi della decisione

La ricorrente pone la questione di diritto, confluita nel duplice quesito di diritto, lamentandone errata soluzione da parte della Corte del merito, se in caso di revoca della cancellazione di società dal R.I., il termine di cui alla L. Fall., art. 10, sia irrimediabilmente decorso e, in caso di risposta negativa, comportante conferma del "decisum" impugnato, se sia ravvisabile violazione dell’art. 3 Cost..
La questione controversa è stata risolta da questa Corte con la sentenza delle S.U. n. 8426/2010 che hanno affermato che "In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dalla L. Fall., art. 10, l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495 cod. civ., introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle opere". A questo principio si è ineccepibilmente ispirato il giudice del reclamo la cui decisione risulta pertanto immune dai vizi denunciati. La questione di costituzionalità, articolata con riguardo alla lesione dei principi di ragionevolezza e della certezza dei rapporti giuridici e argomentata in maniera non specifica, risulta manifestamente infondata.
Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza provvedere al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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