T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitàrio (A.DI.S.U.) presso l’Università Federico II di Napoli e all’Ateneo Federiciano, parte ricorrente rappresenta che:

– con nota del 12 settembre 2008 ha comunicato all’Università degli Studi di Napoli il passaggio dal corso di laurea in Chimica al corso di laurea in Scienze Matematiche;

– in data 15 settembre 2008 l’esponente ha chiesto di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio presso l’Università Federico II;

– in data 3 dicembre 2008 è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa al predetto concorso per borse di studio per l’anno accademico 2008/9 e la ricorrente è stata esclusa sul presupposto che "la posizione universitaria dello studente, a seguito di variazione di carriera o di trasferimento da un’altra Università, non risulta ancora regolarmente registrata negli archivi universitari (data scadenza registrazione 20 novembre 2008)".

Avverso tale provvedimento insorge la ricorrente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili. In sintesi, la ricorrente contesta la motivazione posta a fondamento del gravato atto di estromissione esponendo di aver tempestivamente prodotto la documentazione amministrativa relativa alla pratica di trasferimento presso la Facoltà di Scienze Matematiche presentando la relativa domanda e provvedendo altresì al versamento di tassa e bollo. Pertanto, la mancata registrazione negli archivi universitari è imputabile unicamente all’Ateneo che non vi ha provveduto a partire dal 12 settembre 2008 (data di presentazione della domanda) fino al 20 novembre 2008 (data di scadenza del bando per l’attribuzione della borsa di studio).

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione che replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la reiezione del gravame.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 346 del 9 febbraio 2009 rilevando che "il ricorso, ad una prima e sommaria delibazione, non può ritenersi assistito da ragionevoli possibilità di una favorevole definizione nel merito, difettando allo stato in punto di ammissibilità, stante la mancata notifica ad almeno uno dei soggetti inseriti utilmente in graduatoria".

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per omessa notificazione ad almeno uno dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 41 del codice del processo amministrativo.

3. Invero, questa Sezione ha precisato che è inammissibile il gravame proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria del concorso per l’attribuzione di una borsa di studio qualora il ricorso non risulti notificato ai controinteressati; notificazione necessaria in corrispondenza della altrettanto necessaria impugnazione della graduatoria definitiva che ha consolidato in capo agli altri concorrenti assegnatari di borse di studio (in numero contingentato, stanti i limiti di importo all’uopo stanziati) situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’accoglimento del ricorso (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009, n. 9513; 11 giugno 2009, n. 3208).

4. Difatti, poiché tali borse di studio vengono erogate fino all’esaurimento delle inerenti disponibilità economiche, gli iscritti in graduatoria in posizione tale da renderli assegnatari delle borse stesse hanno un palese interesse alla conservazione della graduatoria stessa e l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe provocare la modifica della graduatoria, in virtù dell’inserimento in essa della ricorrente, e la perdita della borsa da parte dell’ultimo degli attuali assegnatari (che si connota quindi come controinteressato).

5. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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