Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46479 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello proposto dal detenuto T.P. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce che ha rigettato l’istanza, avanzata ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

L’ordinanza impugnata da atto che la disposta perizia ha consentito di appurare che il ricorrente non è al momento affetto da malattia particolarmente grave ed incompatibile con la detenzione ma necessita di gestione tecnicamente adeguata e di alcuni controlli urgenti che possono essere eseguiti in ambito penitenziario. Solo alcuni esami come la scintigrafia e la tac, quando se ne presenterà il bisogno, dovranno essere eseguiti presso strutture sanitarie esterne. La patologia da cui il detenuto è affetto consiste in una infezione cronica delle vie urinarie in soggetto che ha subito nefrectomia. Al momento la condizione clinica non è però grave perchè si evidenzia l’infezione ma non la compromissione infiammatoria del rene superstite. I rischi connessi a tale patologia possono essere minimizzati da una sorveglianza clinica attenta. Alla luce di tali elementi di giudizio si perviene alla conclusione che si è in presenza di soggetto non affetto da una malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. Infatti il protocollo medico indicato dal perito è attuabile in regime di detenzione ed eventuali particolari esigenze potranno essere soddisfatte presso presidi esterni di cura. Tale trasferimento è espressamente previsto dall’art. 11 dell’ordinamento penitenziario e giustifica la reiezione dell’appello anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia.

Si conclude, analizzando il contenuto della consulenza tecnica di parte che, pur giungendo sostanzialmente alle medesime conclusioni cui è pervenuto il perito d’ufficio, l’atto enfatizza il rischio di un’evoluzione negativa della patologia che però non è giustificata dalle attuali condizioni di salute e che allo stato appare meramente ipotetica.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, lamentando che la valutazione compiuta dal Tribunale non è conforme alla giurisprudenza di legittimità che impone di valutare anche la prevedibile evoluzione del quadro clinico e la potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente. Si assume che le condizioni del paziente vadano valutate non solo al momento dell’accertamento ma anche e soprattutto sulla base della prevedibile evoluzione del quadro clinico. Tale probabile evoluzione è stata evidenziata sia dal perito d’ufficio che dal consulente di parte.

D’altra parte, il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicchè, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture. L’ordinanza del Tribunale si pone in contrasto con la disciplina legale avendo trascurato l’impossibilità di eseguire in ambito penitenziario la tac con contrasto, la scintigrafia e l’ecografia renale. Tale incompleta capacità di fronteggiare la situazione da parte della struttura penitenziaria avrebbe imposto l’accoglimento della richiesta.

3. Nel frattempo, in data 9 settembre 2011 il T. è stato posto agli arresti domiciliari in accoglimento della richiesta oggetto del presente gravame, in relazione al quale, in conseguenza, è venuto meno l’interesse a ricorrere. Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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