Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46476 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza resa il 12.05.2011, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 8.02.2011, con la quale era stata revocata la misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti di N.F., ripristinava nei confronti del prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l’abitazione sita in (OMISSIS).

Il Collegio considerava che il G.i.p. aveva fondato la propria decisione, circa la revoca della misura degli arresti domiciliari già applicata al N., in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso in custodia coercitiva, senza che fosse risultata alcuna violazione del regime proprio degli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Bari rilevava che dalla stessa ordinanza genetica adottata dal G.i.p. risultava il ruolo di primo piano svolto dal N. nella gestione di numerosi viaggi di approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dall’Olanda; sul punto, i giudici richiamavano in particolare il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, dal quale emerge che il prevenuto si rivolgeva ai correi con ruolo imperioso, impartendo ordini precisi ai complici che risultavano a lui sottomessi. E considerava che detta evenienza, unitamente alla personalità del N. lumeggiata dai numerosi e gravi precedenti penali – oltre che da un carico pendente per tentato omicidio – induceva a ritenere sussistente una allarmante pericolosità sociale.

Il Collegio rilevava che ai fini della valutazione relativa alla attualità delle esigenze cautelari, e quindi alla adeguatezza della misura di contenimento in atto, il decorso del tempo non risultava di per sè sintomatico di un affievolimento delle esigenze, dovendo tenersi conto delle modalità del fatto e della personalità dell’indagato.

Rilevava, infine, che, nel caso di specie, unica misura idonea a contenere il pericolo di reiterazione criminosa era quella degli arresti domiciliari, sicchè l’appello andava accolto, con il ripristino della predetta misura.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione N.F., a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 292, 299 e 274 c.p.p..

La parte rileva che il provvedimento del G.i.p. di Foggia datato 8.2.2011 sia correttamente motivato in relazione alla ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari, per decorso del tempo ed assenza di violazioni al regime degli arresti domiciliari. Con il secondo motivo, l’esponente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.; ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in ordine alla attualità e concretezza delle misure cautelari, tenuto anche conto del fatto che N. è detenuto per altra causa.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4, 25/5/95, n. 2146, Rv.

201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, a fini cautelari, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177).

3.2 Ciò posto, si rileva che il ricorso che occupa si risolve in una generica prospettazione alternativa della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare e che il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, ha del tutto conferentemente rilevato – secondo un percorso argomentativo immune da fratture logiche rilevabili in questa sede di legittimità – che il mero decorso del tempo, sia pure con il rispetto delle misure connesse al regime degli arresti domiciliari, non consentiva di ritenere talmente affievolite le esigenze di cautela, da poter essere fronteggiate con la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, applicata dal G.i.p. di Foggia. Si osserva che la valutazione effettuata dal Tribunale si colloca nell’alveo dell’orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in base al quale deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca della misura custodiale, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura, sulla base di un predeterminato rapporto tra durata della misura e pena irroganda nel giudizio di merito, e prescindendo da una valutazione relativa alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari (Cass. Sez. U. n. 16085, del 31.03.2011, dep. 22.04.2011, Rv. 249323).

3.3 E’ poi appena il caso di rilevare che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in tema di misure restrittive della libertà personale, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari l’eventuale detenzione dell’indagato, per altra causa, giacchè il diverso titolo di custodia risulta soggetto ad autonome vicende, sia sul piano genetico che funzionale (cfr. Cass. Sezione 5 sentenza n. 5790 del 29.11.1999, dep. 14.01.2000, Rv. 215675).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale distrettuale del Riesame, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92, disp. att. c.p.p.. La Cancelleria viene demandata per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del Riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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