Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46475 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza resa il 27.04.2011, confermava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 8.04.20011, con la quale era stata applicata nei confronti di G.M. la misura della custodia cautelare in carcere. Il Collegio rilevava che G. era raggiunto da un grave quadro indiziario, in relazione alla perpetrazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis. Ciò in quanto G., di ritorno da (OMISSIS), a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia di Frontiera dell’Aeroporto (OMISSIS), risultava detenere nella cavità addominale innumerevoli ovili, contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un valore ponderale complessivo superiore ad un chilogrammo. In relazione alla scelta della misura di contenimento, il Tribunale di Bologna osservava che l’analisi in chiave sintomatica di personalità della condotta criminosa induceva a ritenere sussistente un elevatissimo pericolo di attività recidivante specifica, tenuto anche conto della foltissima determinazione necessaria per dedicarsi a tali modalità di trasporto della sostanza stupefacente, modalità idonee a mettere a repentaglio la stessa vita del prevenuto. Il Collegio evidenziava che G. risultava privo di alcuna fonte lecita di reddito e che non emergevano segni di alcuna volontà di dissociarsi dal precedente stile di vita, atteso che l’indagato si era ben guardato dal rivelare gli esatti contorni del traffico in cui era coinvolto. Il Tribunale del Riesame riteneva, pertanto, che la misura richiesta dalla difesa, degli arresti domiciliari presso la madre, non risultasse adeguata alle esigenze del caso, dovendo escludersi la capacità del prevenuto di rispettare i dettami proprio della misura gradata. Rilevava che la distanza chilometrica che separa la abitazione materna dal luogo di accertamento del reato non valeva a ritenere il presidio adeguato rispetto al concreto pericolo di reiterazione criminosa, posto mente al fatto che G., soggetto pregiudicato, risultava inserito in un traffico di stupefacenti di dimensione internazionale.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.M., deducendo l’inosservanza dell’art. 273 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 275 c.p.p., commi 1 e 3 e art. 299 c.p.p., comma 1, ed il vizio motivazionale.

La parte rileva che la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la abitazione della madre che dista 800 chilometri dal luogo del commesso delitto risulta adeguata a soddisfare le esigenze del caso. Ed assume che il Tribunale non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la estrema misura di cautela.

L’esponente si duole, infine, del riferimento effettuato dal Tribunale alla circostanza che G. si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Si osserva che G.M., in data 21.09.2011 è stato scarcerato, essendo stata sostituita la estrema misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, nelle more revocata, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento ad un futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione (Cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 7931 del 16.12.2010, dep. in data 1.03.2011, Rv. 249002).

Di converso, nel caso di specie, non si registra alcuna deduzione della parte, nei sensi ora precisati, ed anzi risulta pervenuta, in data 11.10.2011 dichiarazione di rinunzia al ricorso, sottoscritta dal difensore fiduciario del prevenuto.

Orbene, deve pertanto ritenersi – pure a fronte della non ritualità della rinunzia, che non risulta sottoscritta dall’indagato ma dal solo difensore privo di procura speciale – che certamente nel caso di specie non sussiste un attuale interesse della parte ricorrente a coltivare l’impugnazione che occupa, una volta intervenuta la sostituzione della estrema misura di cautela con quella degli arresti domiciliari.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue alcuna condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., atteso che la causa determinante la carenza di interesse risulta sopravvenuta, rispetto alla presentazione del gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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