Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46474 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avanzata da P.R., avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale che ha imposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando mancanza di motivazione. Si espone che il difensore si è avvalso della facoltà concessagli dall’art. 391 bis c.p.p., raccogliendo le dichiarazioni di due persone che hanno concordemente riferito di essersi trovate in compagnia del P. sino al momento dell’arresto, così escludendone il coinvolgimento nell’attività di cessione dello stupefacente; e mettendo in crisi quanto riferito succintamente dalla polizia giudiziaria operante. Il Tribunale ha omesso di valutare tali acquisizioni affermandone astrattamente ed apoditticamente l’irrilevanza.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata traccia le coordinate fattuali della vicenda illecite, desunte dagli atti di polizia: il rinvenimento, nascosti nella vegetazione, di un bilancino di precisione nonchè di cocaina confezionata in dosi; l’osservazione da parte degli operanti dell’indagato che, nei pressi della propria abitazione, si avvicinava ad un’auto parcheggiata e subito dopo si recava nel luogo in cui si trovavano nascosti il bilancino e la cocaina, prelevava qualcosa dalla busta contenente lo stupefacente e quindi si allontanava di corsa in direzione dell’auto. Gli operanti si ponevano all’inseguimento del P. che veniva infine fermato. La busta al cui interno l’indagato era stato visto rovistare risultava contenere cinque dosi termosaldate di cocaina.

Tale condotta, ad avviso del Tribunale, rimanda ad una piena disponibilità da parte dell’indagato della droga occultata e ne evidenzia il coinvolgimento nell’attività di spaccio della sostanza illecita. D’altra parte, conclude il Tribunale, la diretta osservazione da parte degli operanti costituisce un dato di chiaro ed univoco significato accusatorio, che non e inficiato dalle indicazioni raccolte nel corso delle indagini difensive. Si da conto che due persone hanno riferito di essersi accompagnate con il P. prima dell’arresto a bordo di un’auto per consumare un caffè. Tali dichiarazioni, tuttavia non inquinano il quadro accusatorio. Risulta infatti dal racconto di una di tali persone che il P. discese dall’auto a 10 metri dalla sua abitazione e venne poi fermato dai carabinieri intervenuti.

Orbene, secondo il collegio, vi è comunque una cruciale fase della vicenda illecite che venne osservata dagli inquirenti direttamente; e che ne denunzia il coinvolgimento pieno nell’attività di spaccio.

Non è neppure plausibile la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa che ha dedotto la riconducibilità all’indagato di una parte soltanto dello stupefacente rinvenuto nella zona. Infatti i movimenti osservati mostrano estrema sicurezza nell’individuare la busta e dunque inducono a ritenere che quella zona l’indagato avesse scelto per organizzare lo smistamento degli involucri da destinare agli avventori.

Tale motivato apprezzamento di merito si sottrae alle indicate censure. La vicenda illecita viene analizzata con dettaglio in tutti i suoi risvolti; si da conto delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla difesa; si conclude che, atteso il tenore delle dichiarazioni in questione, il nucleo significativo del fatto, come sopra descritto, non è inficiato. Si tratta di un tipico apprezzamento di merito che è basato su tutte le acquisizioni probatorie allo stato disponibili ed appare immune da vizi logico- giuridici. Esso, pertanto, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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