Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 14-12-2011, n. 46526 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 22 aprile 2011, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di L. S. avverso l’ordinanza del 5 aprile 2011 del GIP del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari all’indagato per vari delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione della società XXX, dichiarata fallita il (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) la violazione di legge e la illogicità della motivazione in relazione all’esistenza del periculum in mora;
b) la violazione di legge e la illogicità della motivazione in relazione all’avvenuto sequestro dei beni dell’imputato con esclusione, quindi, del pericolo di recidivanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non può essere accolto in quanto si sostanzia nella contestazione in fatto dell’impugnata ordinanza e non tiene conto della peculiarità del riesame di misure cautelari rispetto al merito effettivo delle fattispecie ascritte.
2. La sussistenza delle esigenze cautelari è stata logicamente evidenziata, innanzitutto, per le competenze tecniche dell’odierno ricorrente, che ha fornito valido apporto alle condotte distrattive operate in danno della società decotta e dei suoi creditori nonchè per la contiguità parentale con altri soggetti implicati nelle medesime fattispecie criminose, situazioni che lasciano legittimamente presumere il compimento di ulteriori attività antigiuridiche.
A ciò si aggiunga, come del tutto irrilevante sia l’asserzione defensionale circa l’impossibilità del compimento delle suddette attività a cagione dell’operato sequestro di alcune società in bonis, con nomina di un amministratore giudiziario.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto (v. pagina 5 del ricorso) tale circostanza non sembra essere stata mai portata a conoscenza del Giudice a quo (v. motivazione dell’impugnato provvedimento).
Secondariamente, nel ricorso avanti questa Corte vi è un generico riferimento a tale circostanza (v. pagine 1 e 3 del ricorso) in cui s’indica altra società (XXXXX) della quale non viene indicata alcuna correlazione con quella decotta (XXX) e in relazione alla quale sono state commesse le condotte delittuose ascritte al ricorrente.
Infine, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del relativo provvedimento non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il Giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducano ragionevolmente a ritenere quella assunta la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (v. da ultimo Cass. Sez. 6 20 aprile 2011 n. 17313).
Il che è quanto avvenuto nel caso di specie.
3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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