Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2012, n. 11396 Lavoro subordinato giornalistico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 10.12.2009 rigettava l’appello proposto da G.B. e A.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano del 26 .7.2006 con la quale era stata rigettata a domanda proposta dai detti A. e G. nei confronti del XXX spa di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo giornalistico con mansioni di pubblicisti part time, con condanna del XXX al pagamento delle relative differenze retributive rispetto al compenso percepito come lavoratori autonomi. La Corte di appello, poste alcune considerazioni di ordine generale circa gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato nel settore giornalistico rispetto a quello autonomo e sulla rilevanza delle pattuizioni stabilite dalle parti, rilevava che nel caso in esame difettavano i presupposti per ritenere che gli appellanti avessero svolto una prestazione di fatto di lavoro subordinato, posto che non era emerso che avessero partecipato all’attività redazionale e che avessero curato una rubrica. Ben cinque persone avevano concorso a coprire la cronaca locale di Avezzano che occupava solo una pagina di giornale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ A. con tre motivi;
resiste il XXX con controricorso; entrambe le parti hanno prodotto memorie difensive.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega il vizio di motivazione e l’omesso esame delle risultanze probatorie. Si era deciso in relazione ad affermazioni generiche e di ordine generale. Non rispondeva al vero che fossero intervenuti accordi tra le parti perchè non era stato stipulato alcun contratto di lavoro autonomo. La Corte territoriale non aveva esaminato compiutamente il merito ed il tipo di attività svolta; si era ignorata la contrattazione collettiva e le disposizioni circa l’organizzazione delle società editrici. Nella seconda parte del secondo motivo si ribadisce l’omessa motivazione delle risultanze istruttorie e la mancata disamina dell’organizzazione del lavoro nell’ufficio di Avezzano. Era emerso che in Avezzano c’era un Ufficio di corrispondenza con un lavoro di redazione e l’uso di computer aziendali. A. per due anni era stato presente quotidianamente in tale Ufficio in sostituzione di un pubblicista part-time V.G., come era emerso da plurime testimonianze.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 36 CCNLG: il ricorrente copriva un intero settore; l’ufficio di Avezzano doveva avere almeno 4 pubblicisti come da CCNLG ed aveva svolto le tipiche mansioni del collaboratore fisso coprendo l’area informativa della cronaca locale, scrivendo articoli che poi aveva quotidianamente inviato a L’Aquila.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNLG, in ordine all’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente sollevando in modo convergente e connesso considerazioni in ordine alla congruità della motivazione impugnata ed appaiono fondati. Invero la motivazione della sentenza impugnata offre in gran parte considerazioni di ordine generale concernenti gli elementi distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato con qualche riferimento anche alle specificità del lavoro giornalistico, in astratto condivisibili e peraltro non contestati dalle parti, ma appare carente allorchè tali considerazioni di ordine generale vengano applicate alla fattispecie.
La Corte territoriale sul punto richiama alcuni elementi, come l’assenza di una partecipazione ad una attività redazionale in senso stretto e la mancata predisposizione di rubriche fisse, ma senza una sufficiente disamina delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese sul punto dai numerosi testi (e dei documenti prodotti), nè offre una valutazione del risultato dell’attività lavorativa degli appellanti di cui si dice solo che occupava circa una pagina di giornale, senza approfondire se questo prodotto quotidiano potesse essere qualificato come una rubrica fissa, di chi fosse la responsabilità, con quali modalità venisse effettuata la copertura della "pagina" di cronaca locale e con quali rapporti con la redazione del XXX. L’organizzazione dell’attività di cui si discute non appare analizzata in concreto in modo sufficiente, sicchè la sussunzione del caso concreto nelle categorie generali esposte in sentenza non appare congruamente motivata e logicamente plausibile, mancando una valutazione di specifici elementi di ordine istruttorio, documentale ed anche di natura contrattuale.
Pertanto si deve cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila in diversa composizione che procederà agli accertamenti di cui sopra concernenti la ricostruzione delle effettive mansioni svolte dal ricorrente per la società intimata (come emerse dalla prova e dalla documentazione prodotta) alla luce di una più generale ricostruzione dell’organizzazione aziendale e delle disposizioni della contrattazione collettiva in ordine ai collaboratori fissi. Il terzo motivo si intende allo stato assorbito in quanto presuppone l’esame degli altri motivi accolti, oggi accolti.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila(in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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