Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 14-12-2011, n. 46524

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP presso il Tribunale Penale per i Minorenni di Torino, con sentenza del 3 maggio 2010 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.A. e di E.H.N. per gli ascritti reati di danneggiamento aggravato e distruzione di atto pubblico per perdono giudiziale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pg presso la Corte di Appello di Torino, sostenendo l’errata applicazione della legge per avere il giudicante concesso le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, con ciò determinando il contenimento della pena nei limiti per la concessione del perdono giudiziale, pur in presenza di una diversa motivazione sul punto della gravità dei fatti contestati.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, comportando non un giudizio di legittimità sull’impugnata decisione bensì un non consentito esame delle effettuate valutazioni sul merito degli ascritti reati.

2. Il Gup non ha, in ogni caso, compiuto alcuna violazione di legge nè è incorso nel vizio della motivazione illogica e contraddittoria avendo, comunque, preso in esame elementi oggettivi, evidenziando la gravità della condotta del danneggiamento, anche se ha dichiarato la prevalenza delle attenuanti generiche e, quindi, esprimendo una valutazione di prognosi positiva.

Altrettanto è a dire in relazione al giudizio positivo che il Giudice minorile ha dato, sui profili soggettivi, circa l’esistenza dell’avvenuta confessione.

Quanto all’ulteriore profilo, relativo alla concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti siano censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell’equivalenza l’avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. di recente Cass. Sez. 6 25 novembre 2009 n. 6866).

Nel caso in esame, pertanto, non è sindacabile in questa sede la decisione del Tribunale per i Minorenni, che ha effettuato una non illogica comparazione tra la gravità delle condotte, da un lato e, d’altro canto, dall’avvenuta confessione degli imputati e dalla mancanza di loro precedenti penali facendone discendere l’esistenza di ragioni di equità nella commisurazione della pena per affermare la prevalenza delle chieste e concesse attenuanti generiche rispetto alla contestate e ritenute aggravanti.

3. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *