T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 22 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 30, la società M. a r.l. – azienda impegnata nel settore dell’edilizia e nell’esecuzione di lavori pubblici, dotata ai sensi del D.P.R. 34/2000 di attestato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per la categoria OG1, classifica IV in corso di validità – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura di gara bandita dal comune di Veroli per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare A. Valente, per un importo di oltre Euro 600.000.

Lamenta la ricorrente di essere venuta a conoscenza del bando solo di recente e di essere stata nell’impossibilità di presentare un’offerta, stante la violazione da parte del Comune resistente degli obblighi di pubblicità del bando e dei termini per la presentazione delle offerte, tali da impedirne la partecipazione.

2) In particolare, a sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 122 comma 5 del D.L.vo 163/06. Violazione del principio di pubblicità per i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a Euro 500.000.

Delle formalità di pubblicazione richieste dalla richiamata norma risulta adempiuta solo quella relativa alla pubblicazione del bando sul "profilo del committente" avvenuta in data 2.8.2010.

A nulla rileva la pubblicazione mediante estratto del bando sulla G.U. n. 86 del 28.7.2010, perché oltre a essere tale e non possedere i requisiti prescritti dalla legge per i bandi, contiene informazioni diverse da quelle pubblicate sul profilo del committente; né rileva la pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio del 22.7.2010, essendo tale ultima formalità prescritta solo per gli appalti di lavori inferiore ai 500.000 Euro.

II) Violazione art. 122 comma 6 D.L.vo 163/06. Violazione dei principi di pubblicità, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione.

Non è stato osservato il termine per la ricezione delle offerte (fissato al 1.9.2010) che, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lett. e) del Codice Contratti, doveva essere di minimo 40 gg. posto il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva.

III) Violazione degli articoli 64 e 66 del D.L.vo 163/06. Contraddittorietà nel contenuto tra l’avviso di gara e il bando.

IV) Violazione dell’art. 70 comma 10 del D.L.vo 163/06.

Le date per la visita dei luoghi sono state fissate in modo tale da limitare la concorrenza tra imprenditori, siccome irragionevolmente stabilite nei giorni a cavallo di ferragosto.

3) In data 16 ottobre 2010, si è costituito in giudizio il comune di Veroli, eccependo l’irricevibilità del ricorso per inosservanza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando avvenuta dal 22.7.10 al 1.9.10 sull’Albo Pretorio del comune, e l’inammissibilità dello stesso per omessa notificazione ad alcuno dei controinteressati.

4) Con ordinanza n. 458 del 21 ottobre 2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare vanno respinte le eccezioni sollevate dal Comune di Veroli.

La prima eccezione (irricevibilità del ricorso), sia perché il termine di trenta giorni in argomento va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre, sia perché il termine di impugnazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione, nella fattispecie l’ 1.9.2010.

La seconda (inammissibilità per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati) perché quando, come nel caso di specie, viene impugnato il bando prima della conclusione della gara non sono individuabili soggetti che ricavino un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati.

7) Nel merito il ricorso è fondato.

8) L’art. 122 del D.L.vo 163/06, al comma 6 dispone che "ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze".

9) Orbene, nel caso che ci occupa, il bando impugnato ha ad oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare capoluogo A. Valente.

Esso, quindi, doveva prevedere il richiamato termine non inferiore a quaranta giorni per la ricezione delle offerte.

Nel caso di specie, però, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 86 del 28.7.2010 e prevedeva il termine per la presentazione delle offerte al 1 settembre 2010, inferiore a quello normativamente stabilito.

10) Né, sul punto, può essere considerata la pubblicazione sull’Albo Pretorio in data 22.7.2010, trattandosi di bando relativo a contratto di importo superiore a cinquecentomila euro.

Infatti l’art. 122 comma 5 del D.L.vo 163/06 prevede che "Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.".

11) In conclusione, quindi il ricorso deve essere accolto, per l’inosservanza del termine di quaranta giorni previsto dall’art 122 comma 6 del D.L.vo 163/06, restando assorbite le restanti censure.

12) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 821/10, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Veroli alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila) a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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