Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 14-12-2011, n. 46321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato A.M. ha proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza in epigrafe precisata con la quale è stata confermata la sua condanna per favoreggiamento della prostituzione. Deduce difetto di motivazione sostenendo che il comportamento addebitatogli (due accompagnamenti di una prostituta sul luogo del lavoro) non integrano gli estremi del contestato delitto che richiede la abitualità della condotta.

In diritto, rileva che la norma sul favoreggiamento del meretricio deve essere interpretata restrittivamente per i principi di determinatezza delle fattispecie penali e della responsabilità personale. Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa congruo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

E’ appena il caso di ricordare come la fattispecie di favoreggiamento enucleata dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, sub 8 si perfezioni con qualsiasi condotta che renda più facile alla prostituta l’esercizio della sua attività indipendentemente dallo elemento speculativo.

Tale interposizione si concreta nelle forme più varie e , tra l’altro, con il condurre con l’auto la donna sul posto del lavoro in quanto tale comportamento costituisce oggettivamente un aiuto alla prostituta e facilita il compimento della sua attività.

Il reato è solo eventualmente abituale per cui anche una condotta agevolatrice integra la fattispecie in esame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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