Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11389 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pubbliemme Pubblicità s.r.l. propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica emessi a titolo d’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2002.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del Comune, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

Nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello è così motivata:

"… Il ricorso iniziale … muoveva contestazioni sull’erroneo presupposto che gli avvisi impugnati afferivano a collocazioni abusive circostanza questa che deve essere smentita da un esame approfondito degli impugnati accertamenti. In buona sostanza vuole qui dirsi che l’intero ricorso iniziale si esauriva esclusivamente in argomentazioni finalizzate a rilevare e comprovare la sussistenza di pregressa autorizzazione amministrativa alle collocazioni oggetto di accertamento, nonostante gli avvisi opposti non contengano alcun riferimento al carattere abusivo degli impianti stessi …".

Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, sul presupposto che il giudice di appello si sarebbe limitato "ad esprimere un giudizio sul ricorso di primo grado anzichè, previo esame di tutti i documenti e atti del primo e secondo grado, spiegare le ragioni" dell’erroneità della decisione di primo grado.

La doglianza va disattesa, poichè del tutto generica e carente sul piano dell’autosufficienza del ricorso. Essa, d’altro canto, non coglie la ratio della decisione impugnata, incentrata sull’erronea identificazione, nel ricorso introduttivo, dello stesso presupposto dell’accertamento.

Del tutto incoerenti rispetto alla sopra riporta ratio della decisione impugnata si rivelano, poi, le ulteriori doglianze, rispettivamente fondate sulla violazione della L. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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