Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 14-12-2011, n. 46319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In esito allo appello del Procuratore Generale della Repubblica, la Corte territoriale di Ancona, con sentenza 6 dicembre 2010, ha rilevato che il primo Giudice avesse inflitto una pena detentiva illegale all’imputato C.N. perchè non ha tenuto presente che il reato al suo esame, art. 718 cod. pen., era aggravato a sensi del successivo articolo; di conseguenza, la Corte ha rideterminato la pena in mesi sette di arresto confermando nel resto.

Per l’annullamento della sentenza, ricorre in Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo che la illegalità della pena riguardava solo quella detentiva; la Corte di Appello ha omesso di precisare che la sanzione pecuniaria rimaneva ferma nella entità di Euro seicento.

Pertanto, chiede alla Cassazione o l’annullamento della impugnata sentenza sul punto o la correzione dell’errore materiale.

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

E’ indiscusso che il tema devoluto alla Corte territoriale con l’appello era limitato alla illegalità della pena detentiva e non si estendeva a quella pecuniaria inflitta in misura legittima.

In tale contesto- e correttamente- i Giudici hanno modificato il quantum della sanzione solo in relazione allo arresto ed, avendo cura di introdurre nel dispositivo la frase "conferma nel resto", è evidente che la pena pecuniaria restava inflitta ed immutata.

Di conseguenza, non è rilevabile alcuna omissione nella impugnata sentenza o alcun errore materiale da correggere.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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