Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 14-12-2011, n. 46318 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli imputati S.S. e D.C.A. hanno proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza 9 novembre 2010 con la quale erano stati ritenuti responsabili dei reati previsti dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e condannati alla pena di giustizia. Nei motivi di ricorso deducono;

– che all’epoca del commesso reato edilizio (13 dicembre 2000), la L. n. 47 del 1985, art. 20, era stato abrogato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 136;

– che il verbale di modifica del capo di imputazione non è stato notificato agli imputati contumaci;

– che i reati sono estinti sia per oblazione sia per prescrizione.

In merito alla prima censura, si rileva che non si è determinato il vuoto legislativo segnalato dai ricorrenti in quanto con la entrata in vigore della L. n. 463 del 2001, di conversione del D.L. n. 411 del 2001, si è determinata la sospensione della efficacia del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ivi compresa la previsione dell’art. 136 abrogativa della L. n. 47 del 1985, art. 20, con la conseguente ulteriore vigenza delle previsioni sanzionatorie del citato articolo (ex plurimis: Cass. Sez. 3 sentenza 22943/2003).

Relativamente alla seconda deduzione, si osserva che non vi è stata una modifica in senso tecnico della imputazione dal momento che l’organo della accusa si è limitata o a precisare come i reati originariamente addebitati siano ora trasfusi, con continuità normativa di tipo di illecito, nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.Lgs. n. 42 del 2004.

Meritevole di accoglimento è la residua deduzione.

Invero, i reati sono stati accertati in data 13 dicembre 2000 (e tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione dal 13 ottobre 2006 al 13 gennaio 2007 per astensione del Difensore dalle udienze e non computate le sospensioni per attendere l’esito dell’iter del condono essendo la edificazione non sanabile) si deve concludere che si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157, 160 cod. pen., prima della emissione della decisione in esame.

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza, per essere i reati estinti per prescrizione, dando atto che è carente la evidente prova favorevole agli imputati che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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