Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-12-2011, n. 46260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione, R.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 19.2.2010, che dichiarò l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Lucera, sez. distaccata di Rodi Garganico l’11.7.2000, per il reato di cui all’art. 392 c.p., così riqualificate le originarie imputazioni di violazione di domicilio e danneggiamento.

In sostanza, la Corte territoriale avrebbe illogicamente svalutato le nuove prove offerte dal ricorrente, che dimostrerebbero l’estraneità del R. ai lavori sul lastrico in contestazione, o indicherebbero una situazione possessoria del ricorrente anteriore all’inizio delle dispute con il D.B..

Il ricorso è fondato.

Sotto un primo profilo, dalla sentenza della Corte di Cassazione allegata al ricorso, sembrerebbero evincersi indicazioni che il R. aveva in realtà il compossesso del terrazzo controverso, e che la realizzazione di una scala per accedervi costituiva una legittima estrinsecazione del suo potere di fatto sulla cosa.

Occorrerebbe quindi valutare se l’esecuzione dei lavori precedette la disputa sul possesso, o fu successiva alle contestazioni del D. B..

Sotto questo profilo di indagine, l’esito del giudizio civile potrebbe consentire di risolvere anche la questione della datazione dei lavori, e del presunto errore in cui il D.B. sarebbe incorso nella denuncia nell’indicare il periodo Giugno/Luglio 1996, considerando peraltro che come responsabile dell’esecuzione degli stessi lavori veniva indicata nella denuncia Ru.Iv. e non il ricorrente, e che le dispute tra la prima e il D.B. sono sicuramente anteriori a quella tra lo stesso D.B. e il ricorrente.

In definitiva, le nuove prove in quanto suscettibili di incidere sulla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità soggettive, o riferibili a sentenze del giudice ordinario inconciliabili con il giudizio di condanna, potrebbero consentire di sciogliere il dubbio se proprio il D.B. avesse in realtà compiuto atti lesivi del possesso altrui magari esercitato anche attraverso le opere che dovrebbero integrare l’illecito penale addebitato al ricorrente, prima che nascesse tra le parti interessate una qualunque controversia sul terrazzo; e in questo senso le nuove prove richieste dal ricorrente appaiono potenzialmente decisive.

La sentenza impugnata deve essere quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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