Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11385 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pubbliemme Pubblicità s.r.l propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica emessi a titolo d’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2003.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione, che in esito all’appello del Comune, fu confermata dalla commissione regionale.

Il giudice a quo, in particolare, rilevò l’invalidità della costituzione del Comune in entrambi i gradi del giudizio, in quanto avvenuta in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma – denunciando "violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. del 31 dicembre 1992, art. 11 e all’art. 3 bis, comma 1, convertito nella L. 31 maggio 2005, n. 88, nonchè alla Delib. C.C. 11 luglio 2000, n. 122, art. 24, della Delib. Giunta Comunale n. 182 del 2001 e conseguentemente della Delib. G.C. 25 febbraio 2000, n. 130, art. 3" – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il dirigente dell’ufficio Affissioni e Pubblicità privo del potere di rappresentare in giudizio il Comune di Roma.

La censura è fondata. Questa corte ha, infatti, acclarato che il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni il L. n. 88 del 2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 del citato art. 3, D.L. n. 44 del 2005, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (cfr. Cass. 6807/09, 14637/07).

Restando assorbito l’ulteriore motivo (con il quale il Comune prospetta la medesima censura sul piano del vizio motivazionale), s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *