Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-10-2011) 14-12-2011, n. 46521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ezzone C..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p. C.A. avverso la sentenza della 1 sezione di questa Corte di cassazione in data 23 luglio 2010 con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 12 maggio 2009. Con tale decisione di merito era stata ribaltato il verdetto di assoluzione dell’imputato dal reato di omicidio (e reato satellite) di F. M. commesso il (OMISSIS) e, per l’effetto, era stata pronunciata condanna alla pena di 22 anni di reclusione.

La 1 sezione aveva evidenziato come tutti i motivi di ricorso fossero da ricondurre nell’alveo della censura alla logicità e completezza della motivazione e che anche tale censura non fosse comunque fondata: la Corte d’appello aveva reso una ricostruzione dei fatti in tutto logica e plausibile e ad essa la difesa dell’imputato aveva opposto, con ciascuno dei motivi, null’altro che la propria ricostruzione dei fatti, ossia censure di merito.

Non aveva invece indicato, in maniera specifica e compiuta, una pretermissione, una contraddittorietà o una incompletezza che fosse caduta su un elemento decisivo, devoluto alla cognizione della Corte d’appello.

Deduce la difesa l’errore di fatto consistito nel non avere esaminato, la Cassazione, un motivo di ricorso: segnatamente quello con cui "era stata censurata la ricostruzione del fatto" e, più in particolare, il punto della presenza del ricorrente sul luogo dell’omicidio al momento della relativa commissione. Ci si era lamentati, più particolare, col primo motivo di ricorso, del modo col quale la Corte d’appello aveva confermato i tempi dei tragitti asseritamente compiuti dai protagonisti della vicenda prima che si verificasse l’omicidio ed inoltre l’ora del delitto. In realtà, ad avviso dell’allora ricorrente, così come riportato anche nella sentenza della 1 sezione, l’ora del delitto fissata dal giudice dell’appello (12,25) non poteva essere quella esatta, dovendosi piuttosto anticiparla alle 11,40: momento nel quale l’imputato certamente ancora si trovava in un luogo diverso da quello ritenuto dalla Corte di assise si appello e non avrebbe avuto il tempo di effettuare il percorso ricostruito dai giudici.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ pacifico per la giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario,che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non da luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Rv. 230584).

Nel caso di specie il motivo, comunque, deve ritenersi preso in considerazione dalla Corte che lo ha puntualmente ed analiticamente riportato a pag. 12 della sentenza assieme agli altri tre motivi di ricorso.

In concreto, poi, la 1 sezione ha unificato la trattazione di tutti i quattro motivi di ricorso sotto il comune denominatore dell’essere gli stessi stati rappresentanti nella forma, non apprezzabile nella sede della legittimità, della contrapposizione, alla logica e plausibile motivazione del giudice dell’appello, di ulteriori elementi di fatto. Il Collegio di legittimità ha cioè posto in evidenza come la ricorrente difesa avesse operato una autonoma e diversa ricostruzione di tutti gli elementi di fatto che erano serviti anche alla Corte d’appello per fondare il costrutto accusatorio, operazione, quella del ricorrente, che non poteva trovare seguito nella sede della legittimità. Dinanzi alla Cassazione, infatti, ha proseguito la prima Sezione, si può e si deve dedurre soltanto il vizio della motivazione che scaturisca o da una intrinseca manifesta illogicità della stessa o da incompletezze o contraddittorietà rispetto ad elementi anche esterni alla sentenza a che risultino specificamente devoluti alla cognizione del giudice dell’appello.

Ha quindi escluso, la stessa 1 sezione che la pur dettagliata ricostruzione dei fatti come operata nel primo motivo di ricorso potesse in sè essere presa in considerazione poichè la stessa non risultava proposta secondo uno dei criteri espositivi sopra appena ricordati.

Risulta da ciò che la 1 sezione non ha affatto omesso di esaminare un motivo di ricorso ma lo ha fatto, come detto, mediante una disamina globale delle doglianze che ha qualificato, senza incorrere in alcun errore percettivo, come inidonee a fondare un valido ricorso per cassazione.

In base al principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto a sopportare le spese sostenute nel procedimento dalla parte civile, presente a mezzo del difensore, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro mille oltre accessori come per legge.
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