Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-12-2011, n. 46520 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A G.G. è stata applicata dal tribunale di Avellino, con decreto del 21 maggio 2009, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due perchè ritenuto persona pericolosa ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2.

La corte di appello di Napoli, con provvedimento del 27 maggio 2010, confermava il decreto del primo giudice rilevando che, nonostante l’assoluzione dal delitto associativo, era rimasto provato che il G. fosse persona particolarmente vicina a molti esponenti della famiglia Genovese e disponibile ad ogni loro necessità;

inoltre venne forzosamente assunto da D.P., fatto che dimostrava che a lui i Genovese tenevano molto; infine la corte rilevava che non era affatto certo che a causa dell’arresto di alcuni suoi componenti l’organizzazione criminale indicata non fosse più operante.

Con il ricorso per cassazione G.G. deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In sostanza il ricorrente si doleva del fatto che la sentenza di assoluzione, sia pure ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, non potesse fare stato nel procedimento di prevenzione.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da G.G. sono manifestamente infondati e si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.

In effetti con l’unico motivo di impugnazione il G. ha denunciato la violazione di legge per essere incerti gli indizi che supportavano la valutazione di appartenenza del ricorrente ad una organizzazione mafiosa, come accertato da una sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, emessa in sede di cognizione.

Ma la corte di merito si è, invece, attenuta a principi consolidati, più volte confermati dalla Suprema Corte, circa il rapporto tra processo penale e giudizio di prevenzione, caratterizzati dalla completa autonomia degli stessi. Cosicchè la corte ha dato conto compiutamente, come si è dinanzi illustrato, delle ragioni per le quali la insufficienza di prove ai fini della condanna non poteva riflettersi, nel caso di specie, in mancanza di prova sufficiente circa i rapporti consolidati del G. con esponenti di livello della organizzazione criminale. Ed allora la censura si risolve in critica della motivazione, che sarebbe inammissibile anche qualora i vizi della stessa fossero rilevabili in sede di legittimità, cosa, invece, non possibile per volontà del legislatore.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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