T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 297

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato: – il giudizio espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 31.8.2010 con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo ed escluso dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell’art. 16 l. 226/2004 ai volontari delle FF.AA. in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 114/2000 per "alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) gamba destra, gamba sinistra e regione scapolare destra, che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparto cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 05/12/2005)".

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere deducendo, in particolare, la violazione: – del D.M. n. 114/2000, in quanto il tatuaggio del ricorrente non rientra nell’elenco delle imperfezioni di cui all’Allegato al citato decreto ministeriale e tanto meno nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della Direttiva tecnica in data 5.12.2000; – dell’art. 10 del bando di concorso, non rientrando il caso di specie tra le cause di esclusione dal concorso fissate dalla lex specialis della procedura selettiva.

Le censure proposte dal ricorrente risultano infondate in quanto il caso di specie rientra nell’ambito delle cause di esclusione di cui all’art. 19 della Direttiva Tecnica in data 5.12.2000 e dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, configurandosi una pluralità di alterazioni acquisite, permanenti ed estese della cute, che determinano rilevanti alterazioni fisionomiche, con caratteristiche contrarie al decoro dell’uniforme, tenuto conto della sede dei tatuaggi (gamba destra, gamba sinistra e regione scapolare destra), delle apprezzabili dimensioni e delle caratteristiche degli stessi.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

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