Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-12-2011, n. 46513 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.E. e P.G. propongono ricorso contro l’ordinanza emessa dalla corte di appello di Potenza in data 24 gennaio 2011, con la quale venne dichiarata inammissibile la richiesta di revisione avverso la sentenza del 22 novembre 2007 della corte di assise di appello di Lecce, con la quale erano stati condannati per i reati di cui all’art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 (porto di ordigno esplosivo e di mitraglietta) ed il solo C. anche per gli artt. 110 e 368 c.p. (calunnia) nonchè 110, 476 e 479 c.p. (falso in atto pubblico).

Sostiene la difesa che è errato il presupposto fondamentale della mancata allegazione documentale della sentenza irrevocabile di condanna, giacchè secondo la difesa tale atto fu tempestivamente depositato insieme all’istanza di revisione; si lamenta, poi, la difesa del fatto che la corte d’appello avrebbe effettuato la delibazione senza vedere la documentazione, ma solo in forza delle analisi contenute nell’istanza della difesa.

Il procuratore generale della cassazione ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza, non risultando in alcun atto del procedimento di revisione che sia mai stata pronunciata sentenza irrevocabile sul falso invocato dai ricorrenti (cita la sentenza numero 40.169 di questa sezione del 24 giugno 2009).
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni esposte nelle conclusioni della Procura Generale; questa Corte ha già precisato, anche di recente, che "Non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o l’incidenza di altro fatto criminoso, in assenza di un giudicato su questi temi, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 40169 del 24/06/2009 Cc. (dep. 15/10/2009) Rv. 245189). D’altronde, il disposto dell’art. 633 c.p.p., comma 3 postula l’intervento di una pronuncia irrevocabile di condanna per il reato o i reati in conseguenza dei quali si assume essere stata emessa la sentenza di cui si domanda la revisione (nel caso esaminato da Cassazione penale, sez. 3, 14 settembre 1993, è stata ritenuta di per sè irrilevante la denuncia di falsità in atti, frode processuale ed altro sporta dalla condannata nei confronti di pubblici ufficiali da identificare, non potendo i fatti in essa illustrati incidere sull’ammissibilità della richiesta di revisione, se non accertati con sentenza di condanna divenuta irrevocabile). Consegue a quanto detto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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