Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11375 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 55/22/06, depositata il 9.6.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Publigest s.r.l. avverso le cartelle di pagamento con le quali il Comune di Roma aveva chiesto alla contribuente il pagamento dell’imposta e degli accessori dovuti, per affissioni dirette eseguite dalla contribuente nell’anno 1995.

2. La CTR riteneva, invero, illegittima l’iscrizione a ruolo del tributo per la parte eccedente i due terzi delle somme dovute a titolo di imposta e di accessori, poichè effettuata in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

3. Per la cassazione della sentenza n. 55/22/06 ha proposto ricorso il Comune di Roma affidato ad un unico motivo, l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Si duole, invero, il Comune di Roma del fatto che la CTR abbia ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo del tributo per la parte eccedente i due terzi delle somme dovute a titolo di imposta e di accessori, sebbene la riscossione frazionata del tributo – nella misura suindicata – non sia espressamente prevista in materia di imposta sulla pubblicità.

2. Premesso quanto precede, osserva, tuttavia, la Corte che riveste carattere pregiudiziale, rispetto all’esame del motivo di ricorso proposto dal Comune di Roma il rilievo della mancanza in atti dell’avviso di ricevimento, relativo alla notifica del ricorso per cassazione all’intimata.

2.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento – prescritto dall’art. 149 c.p.c. – è il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di esso, sia l’identità della persona a mani della quale la notifica è stata eseguita.

Ne discende che, costituendo l’avviso in parola un elemento costitutivo indefettibile del procedimento notificatorio, la sua mancata produzione determina, non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può disporsi la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Con l’ulteriore conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, qualora il documento in parola non venga prodotto neppure all’udienza pubblica di discussione, prima dell’inizio della relazione prevista dall’art. 379 c.p.c. (ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio, di cui all’art. 380 bis c.p.c.) (cfr. Cass. S.U. 627/08, Cass. 16292/09, 13639/10).

2.2. Nel caso di specie l’avviso di ricevimento, non solo non è stato allegato al ricorso, ma non è stato neppure prodotto all’udienza pubblica del 15.5.12. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Roma deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *