Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-12-2011, n. 46511 Autorità di controllo bancario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 26.11.2009 il GIP del Tribunale di Firenze autorizzava il PM in sede alla perquisizione presso lo studio dell’avv. A.M., indagato per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 137, comma 2.

Avverso il decreto anzidetto il difensore proponeva ricorso per cassazione lamentando inosservanza dell’art. 253 c.p.p., ss., sul rilievo che la misura cautelare riguardava computer e materiale informatico contenente dati personali e sensibili della clientela dello studio professionale.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 103, posto che la misura cautelare riguardava indiscriminatamente cose non pertinenti al reato contravvenzionale per cui si stava procedendo, ma affari della clientela dello studio, determinando in tal modo la sostanziale interruzione dell’attività professionale.

2. – Il ricorso si pone certamente in area di inammissibilità, nella parte in cui impugna il decreto di perquisizione del PM (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 13.1.2009, n. 8841, rv. 243002) e, a quanto pare, anche il decreto autorizzatorio emesso dal GIP a mente dell’art. 103, comma 4, trattandosi di provvedimenti che, in sè, non sono suscettivi di impugnazione.

Ed infatti, è ius recptum, alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, che non è impugnabile il provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro che rimetta alla discrezionalità degli organi di p.g. la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo in tale ultima ipotesi, intervenire il provvedimento di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame (cfr. Cass. sez. 6, 21.4.2004, n. 23101, rv. 229958; id. sez. 5, 21.1.1999. n. 366 rv. 213347).

E’ comunque infondata la censura relativa alle modalità di esecuzione delle cose sequestrate – con particolare riferimento alla misura dell’apprensione – che potranno costituire oggetto di contestazione nelle forme di rito, anche sub specie di richiesta restituzione di quanto estraneo alle esigenze probatorie.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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