Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-12-2011, n. 46509

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Cuneo ha rigettato l’opposizione proposta in favore di C. G. avverso il decreto con il quale il PM aveva rigettato l’istanza di restituzione di somme di danaro depositate su conti correnti a lui riconducibili, accesi presso banche svizzere.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito specificate.

2. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 263, comma 5, art. 127, comma 7 e art. 125, comma 3, per mancanza di motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Si duole, in particolare, che la richiesta di restituzione gli fosse stata negata nonostante non vi fosse alcuna prova che le somme depositate costituissero corpo di reato, sia perchè appartenenti a terze persone sia perchè il deposito era avvenuto antecedentemente all’inizio dell’attività dello stesso C. in seno all’IBS FOREX, di talchè non avrebbero potuto ritenersi frutto di presunta attività illecita consumata attraverso la gestione della detta società. 3. – Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Per espressa ammissione di parte è evidente, in primo luogo, il difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente, che assume che le somme oggetto di sequestro probatorio non appartengono a lui, ma a terze persone.

Non sussiste, ad ogni modo, il denunciato vizio di motivazione, posto che il GIP ha negato la restituzione sul presupposto che non fossero venute meno le esigenze probatorie, anche in ragione del fatto che non erano ancora pervenuti i risultati della rogatoria internazionale.

La pur sintetica enunciazione assolve all’onere motivazionale, non competendo al giudice valutare in quella sede legittimità ed opportunità della misura cautelare. Ed infatti, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che in tema di sequestro probatorio, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3^, 26.1.2011, n. 17809, rv 249989).

4. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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