Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-12-2011, n. 46508 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con istanza del 9.6.2006, R.G. – con riferimento al provvedimento di cumulo emesso il 21 febbraio 2003 dalla Procura della Repubblica di Lecce, con il quale, in relazione a cinque diverse sentenze di condanna pronunciate per reati associativi ed altro, la pena complessiva da eseguirsi veniva determinata in anni 26, mesi 8 e giorni 14 di reclusione con decorrenza dal 17 ottobre 1994 data di commissione dell’ultimo reato associativo, ed al successivo provvedimento di cumulo emesso l’1 aprile 2003, con il quale, in considerazione di una sesta sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo pronunciata il 12 febbraio 2002 per omicidio ed altri reati, veniva riconosciuto l’assorbimento delle pene detentive nella pena dell’ergastolo inflitta con l’ultima condanna, con determinazione della pena complessiva in quella dell’ergastolo e fissazione della decorrenza di detta pena al 17 ottobre 1994, data di commissione dell’ultimo reato associativo di cui alla quinta sentenza di condanna – chiedeva alla Corte di Assise di Appello quale giudice dell’esecuzione:

a) l’applicazione ex art. 671 c.p.p. della disciplina del reato continuato (art. 81 c.p., comma 2) in relazione alle pene infittegli con le sei sentenze pronunciate nei suoi confronti;

b) di procedere alla rideterminazione della data di decorrenza dell’ergastolo con riferimento al 1^ maggio 1983, data di commissione del reato associativo giudicato con la prima sentenza di condanna, ovvero al 20 gennaio 1986, data di commissione del reato associativo di stampo mafioso, giudicato con la seconda sentenza di condanna;

Con ordinanza del 21 dicembre 2006 la Corte adita rigettava l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra il delitto associativo "comune" giudicato con la prima sentenza di condanna ed i delitti associativi di tipo mafioso oggetto delle successive sentenze di condanna, in considerazione della obiettiva eterogeneità delle fattispecie, evidenziando a tal fine la diversità dei programmi delittuosi dei sodalizi criminosi, che avuto riguardo al primo dei reati giudicati, non risultava prevedere l’utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà; dichiarava inammissibile l’istanza, relativamente al riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze di condanna, risultando già applicato l’art. 81 c.p. con riferimento gli stessi; dichiarava inammissibile l’istanza diretta ad ottenere una rideterminazione della decorrenza della pena dell’ergastolo con riferimento alla data di commissione del primo dei reati associativi unificati con il vincolo della continuazione, in quanto la diversa data di decorrenza era stata determinata con il provvedimento di cumulo mai impugnato dal condannato, sicchè la Corte doveva ritenersi priva di competenza ad apportarne una modifica, in quanto, anche volendo qualificare l’istanza proposta il 9 giugno 2006 come impugnazione del provvedimento, la stessa doveva ritenersi tardiva e quindi inammissibile;

– che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del R., deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo:

(a) quanto al mancato riconoscimento della disciplina di cui all’art. 81 c.p. tra il reato associativo giudicato con la prima sentenza di condanna ed i reati associativi giudicati con le ulteriori sentenze di condanna, che nell’ultima sentenza di condanna all’ergastolo era stato espressamente riconosciuto che il R. doveva ritenersi il fondatore dell’associazione per delinquere Sacra Corona Unita e come lo stesso giudice dell’esecuzione aveva espressamente riconosciuto che il predetto sodalizio criminale di tipo mafioso costituiva, in definitiva, una "evoluzione" dell’iniziale organismo criminale costituito in ambiente carcerario ed oggetto della prima sentenza di condanna, sicchè l’esclusione di un "medesimo disegno criminoso" appariva illogica e ingiustificata;

(b) quanto alla questione relativa alla decorrenza della pena dell’ergastolo, che il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente considerato che costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il provvedimento di cumulo del pubblico ministero non ha natura di atto giurisdizionale e come tale non è suscettibile di passaggio in giudicato e che pertanto contro di esso può essere proposto incidente dinanzi a giudice dell’esecuzione in ogni momento;

– Con sentenza del 10 luglio 2007 questa Corte suprema, Prima Sezione Penale, annullava il provvedimento impugnato limitatamente alla decorrenza dell’ergastolo, posto che erroneamente l’istanza relativa era stata dichiarata inammissibile dal giudice a quo in quanto, per consolidato insegnamento di legittimità, il provvedimento di cumulo del P.M. non aveva natura di atto giurisdizionale e come tale non era suscettibile di passaggio in giudicato. Pertanto, rinviava per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di Lecce.

– Pronunciando come giudice del rinvio, la Corte di Assise di Appello di Lecce disponeva che la pena dell’ergastolo irrogata al R. decorresse dal 24 gennaio 1995. 2. – Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo d’impugnazione, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 72, 78 e 81 c.p. e art. 671 c.p.p. sul rilievo che, anche a seguire l’interpretazione del giudice a quo, il termine di decorrenza avrebbe dovuto essere fissato al 18.2.1994, data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi nell’ambito del procedimento in relazione al quale venne poi irrogato l’ergastolo.

Rilevava, inoltre, che i reati associativi e non di cui alle sentenze da 1 a 5 erano stati unificati con il vincolo della continuazione, sicchè si trattava non di cumulo materiale, ma di concorso formale di pene temporanee e pena dell’ergastolo per reati commessi allorchè il prevenuto era detenuto per altro reato. Di talchè la data di decorrenza avrebbe dovuto essere retrodatata alla data di inizio del periodo di detenzione sofferto in relazione a condanne la cui pena era stata assorbita dall’ergastolo, e dunque dal 13.2.1989. 3. – La censura è destituita di fondamento. Ed invero, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui allorchè pene detentive temporanee si cumulano con quella dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultimo va sempre individuata nella data di inizio della carcerazione subita per il reato al quale la pena perpetua è stata inflitta; mentre, qualora debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l’espiazione del primo, la pena unificata non può che decorrere dalla data di carcerazione disposta per il nuovo reato, in quanto l’ergastolo inflitto per esso copre e assorbe il precedente (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1^, 21.1.2009, n. 10736, rv. 242880; e da ultimo, Cass. 13.1.2010, n. 5396, rv. 246826).

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *