Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 14-12-2011, n. 46535 Aggravanti comuni danno rilevante Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 7 febbraio 2007, con cui il Tribunale di Biella aveva condannato P.L. alle pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 582 e 585 cod. pen., per avere usato violenza e provocato lesioni personali, con calci e pugni, a due agenti della Polizia di Stato, intervenuti per allontanarlo dall’ingresso del palazzetto dello Sport, ove recava disturbo alle persone che accedevano alla struttura sportiva.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 337 e 582".
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per assenza di deduzione di alcun vizio di legittimità ex art. 606 c.p.p.. il ricorrente – dopo avere riconosciuto che "innegabilmente" l’imputato, per impedire agli agenti di compiere un atto del loro ufficio (allontanamento dall’ingresso del palazzotto dello sport ove recava disturbo a chi entrava allo stadio), entrò in colluttazione con gli agenti – ritiene "prospettabile l’idea che la condotta violenta non era dolosamente orientata a procurare lesioni personali agli agenti al fine di impedirne l’ufficio".

L’astratta "prospettabilità di un’idea", peraltro antitetica alla ricostruzione dei fatti addebitati all’imputato risultante dalla sentenza, non integra la specificità dei motivi, richiesti a pena di inammissibilità dell’art. 581 c.p.p., lett. c e art. 192 c.p.p..

2. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1000 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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