Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 14-12-2011, n. 46534 Cause di non punibilità; Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.F. per il reato di cui al capo b (art. 570 c.p., n. 2) perchè estinto per prescrizione e per i reati di cui ai capi c e g (art. 635 c.p.) perchè non punibili ex art. 649 cod. pen.; per i restanti reati di cui ai capi a, d, f (art. 388 c.p., comma 2; art. 81 cpv. e art. 570 c.p., comma 2; art. 81 cpv. e art. 612 c.p.) ha determinato la pena in sei mesi di reclusione.

2. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo:

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, violazione degli artt. 420 bis e quater c.p.p.;

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, inosservanza degli artt. 81 cpv., 85, 133, 388, 570, 612 e 530 c.p.p..
Motivi della decisione

1. Dalla lettura delle sentenze di giudici di merito non emerge la sussistenza di alcuna causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 1, mentre risulta ricorrere una causa di estinzione dei reati addebitati.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Cass. n. 17179/2002, Conti).

3. Non ricorrendo quest’ultima ipotesi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, prendendo atto dell’estinzione dei reati, commessi nel maggio-giugno 2001: la prescrizione, ex art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, maturò ordinariamente nel dicembre 2009 e, considerando i periodi di sospensione, i reati vanno ritenuti prescritti il 18.5.2011.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati sub A, D ed F perchè estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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