Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2012, n. 11364 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

" M.V. ricorre contro il Comune di Sondrio per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della sig.ra M. avverso gli avvisi di accertamento nn. 6602/06 e 165917/06, relativi, rispettivamente, a IC1 2000 e ICI 2001.

Il ricorso è affidato ad un solo, articolato, motivo.

Si premette che nel presente procedimento trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c. – giusta il disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, – in quanto la sentenza gravata è stata depositata il 29.4.2009 e, dunque, prima della data di entrata in vigore (4.7.09) di detta legge.

Con l’unico motivo, intitolato Violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la ricorrente censura la sentenza gravata per:

aver omesso qualunque pronuncia in ordine alle contestazioni mosse ab origine dalla contribuente – e reiterate nell’appello avverso la sentenza di primo grado (sunteggiato in parte qua, in adempimento dell’onere di autosufficienza, alle pagg. 11-13 del ricorso per cassazione) – in ordine alla esistenza sul terreno della particella 983 del foglio 20, costituente, secondo la contribuente, errore della mappa catastale; aver reso una pronuncia meramente apparente in ordine all’assunto svolto ab origine dalla contribuente – e reiterato nell’appello avverso la sentenza di primo grado (sunteggiato in parte qua, in adempimento dell’onere di autosufficienza, alle pagg. 14-15 del ricorso per cassazione) – che le particelle 305 e 137 del foglio 20 erano state denunciate dall’usufruttuaria D.M.L., in quanto comprese nella partita catastale 6549 da costei indicata nella dichiarazione ICI originaria;

aver omesso qualunque pronuncia in ordine alle contestazioni mosse ab origine dalla contribuente – e reiterate nell’appello avverso la sentenza di primo grado (sunteggiato in parte qua, in adempimento dell’onere di autosufficienza, alla pag. 15 del ricorso per cassazione) – in ordine alla mancata comunicazione, da parte del Comune, della variante di PRG che aveva modificato la destinazione urbanistica delle aree tassate rispetto a quella risultante dalla certificazione utilizzata dalla contribuente per l’autoliquidazione dell’imposta; con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., perchè non viene concluso con la formulazione di un quesito di diritto.

Vedi, sul punto, Cass. 4146/2011: il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis codice di rito civile, che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), nè può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda";

conformi, sentt. 4329/2009, 22578/2009, 1310/2010. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte..".

che il Comune di Sondrio non e costituito;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alla parte ricorrente;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità del relativo motivo;

che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi l’intimato costituito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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