Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-01-2013) 20-02-2013, n. 8397 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.A. propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con la quale la Corte distrettuale, confermando la decisione assunta in primo grado in abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Trieste, lo ha condannato alla pena di giustizia per tre diverse ipotesi delittuose, avvinte dal vincolo della continuazione ed attratte all’egida di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 segnatamente per due diverse cessioni (di sostanza stupefacente del tipo eroina) e per la detenzione per uso non personale di eroina e hashish.

2. Le due condanne, con doppia valutazione conforme, risultano emesse all’esito di una indagine concretatasi in osservazioni, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e sequestri. In particolare il L. è stato osservato nell’atto delle due cessioni (di poi ulteriormente riscontrate dal sequestro della sostanza rinvenuta nella disponibilità dei due acquirenti di poi fermati in esito nell’immediatezza dell’acquisto mentre quanto alla contestata detenzione, il giudizio di responsabilità ha trovato ragion d’essere nella sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del ricorrente all’atto dell’arresto (eroina) ed a quella (hashish e sempre eroina).

3. Due i motivi articolati a sostegno del ricorso volti ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

3.1 Con il primo motivo si denunzia motivazione illogica e comunque assente avuto riguardo alla contestata fattispecie detentiva. Del tutto irrazionalmente la Corte distrettuale avrebbe desunto la natura illecita della detenzione esclusivamente in ragione delle constatate cessioni di cui agli altri due capi di imputazione, muovendosi secondo un percorso logico privo della necessaria conseguenzialità che, pur se corretto nella premessa (le due cessioni), mancava comunque di coerenza nella conclusione (la detenzione a fine di spaccio); percorso peraltro tracciato pretermettendo una circostanza determinante nella valutazione in oggetto, id est lo stato di tossicodipendenze che affligge il ricorrente, e prescindendo da qualsivoglia altro elemento anche indiziario atto a supportare sul piano logico siffatta conclusione.

3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 applicato alla specie senza che sia mai stata accertata la quantità della sostanza stupefacente ceduta e detenuta. Nel corso del giudizio, all’infuori del narcotest funzionale alla identificazione della sostanza, non è stata disposta alcuna perizia volta a definire la quantità del principio attivo connotante la sostanza stupefacente sequestrata, così da non potersi affermare con certezza che la stessa fosse dotata di efficacia drogante.
Motivi della decisione

4. Il ricorso va rigettato per l’infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo per le ragioni precisate di seguito.

5. Quanto al primo motivo deve escludersi che la motivazione resa dalla Corte distrettuale in punto alla contestata detenzione per uso non esclusivamente personale (capo sub F della rubrica) si riveli affetta dal vizio di manifesta illogicità nonchè carente su un elemento decisivo nei termini rassegnati in ricorso.

Per quanto succinta, la motivazione della sentenza in parte qua non si rivela "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, frutto di un vaglio critico comprensivo anche del profilo legato allo stato di tossicodipendente del L. assertivamente pretermesso nel ritenere della difesa.

Su tale ultimo punto va evidenziato come la Corte distrettuale nell’affermare il giudizio di responsabilità afferente siffatta ipotesi delittuosa, sinteticamente ma altrettano in modo inequivoco, da conto del possibile utilizzo anche personale della stessa da parte del ricorrente; ciò lo si evince dal riferimento alla destinazione della sostanza siccome volta " quantomeno in parte allo spaccio", considerazione che sottende parimenti un possibile utilizzo personale della stessa in sè non incompatibile tuttavia con la contestuale finalizzazione allo spaccio di parte della stessa sostanza.

Il dato legato all’utilizzo personale della sostanza, nel ritenere del Giudice d’Appello, finisce, tanto implicitamente quanto inequivocabilmente, per mantenere tuttavia un profilo palesemente recessivo rispetto alle altre emergenze ricavabili dai dati processuali. In particolare, in ragione della riscontrata e non occasionale attività di spaccio grazie agli episodi di cessione ascritti al L. ai capi d) ed e) della rubrica, episodi connotati da una sistematica modestia della quantità ceduta e dalla presenza, quale oggetto di cessione, della medesima sostanza sequestrata al ricorrente siccome rinvenuta nella sua immediata disponibilità in esito alla perquisizione personale prima e domiciliare poi, la Corte distrettuale, secondo un percorso immune da censure sul piano della manifesta illogicità, è pervenuta alla conclusione della detenzione finalizzata allo spaccio, quantomeno per parte della sostanza sequestrata. Ciò dunque riconoscendo per un verso il possibile uso personale della stessa ma al contempo ascrivendo la detenzione anche alla finalità dell’illecito commercio in linea con la non occasionale attività di commercializzazione riscontrata in precedenza lungo un lasso di tempo apprezzabile.

Devono dunque ritenersi infondati i rilievi articolati dalla difesa sub specie del vizio di motivazione.

6. Il secondo motivo, in quanto non dedotto dal ricorrente in sede di appello va dichiarato inammissibile perchè non più suscettibile di rilievo con il riscorso in cassazione.

7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *