Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2012, n. 11361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Il sig. C.P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente contro un diniego di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16 di lite pendente per IRPEF e ILOR 1989.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, rubricato "Violazione o falsa applicazione dell’art. 16 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)", si denuncia la nullità della sentenza gravata per manifesta carenza di motivazione o, in subordine, insufficienza della motivazione per mancato esame di punti decisivi della controversia. Il motivo è inammissibile, perchè la prima censura, riferibile all’art. 360 c.p.c., n. 4, non è corredata dal quesito di diritto (necessario – anche per i motivi con i quali si denunci un error in procedendo, vedi Cass. 4146/11, Cass. 1310/10, Cass. 4329/09) e la seconda censura, riferibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è corredata dal momento di sintesi.

Con il secondo motivo – rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c." – si censura la sentenza gravata per avere violato i principi posti dal comma 2, tale art..

Il motivo, riferibile all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso".

che l’Amministrazione è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità dei relativi motivi;

che le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla contro ricorrente difesa erariale le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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