Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2012, n. 11359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Il sig. S.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate e le altre parti indicate in epigrafe per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado.

ha,respinto il ricorso del contribuente contro una cartella esattoriale.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo – rubricato "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)" – si censura la sentenza gravata per aver ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità della censura e per mancanza del quesito di diritto.

Con il secondo motivo – rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. difetto assoluto e palese contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)" – si censura la sentenza gravata per avere violato i principi in materia di prova della notificazione. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, quanto alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e per mancanza del momento di sintesi, quanto alla censura di difetto e contraddittorietà di motivazione.

Con il terzo motivo – rubricato "Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 comma 3, e L. n. 413 del 199, art. 45, comma 4" – si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non abbia esercitato il potere di richiedere all’Ufficio l’esibizione della relata di notifica degli atti impugnati. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, quanto alla censure di violazione di legge, e per mancanza del momento di sintesi, quanto alla censura di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso..".

che gli intimati Agenzia delle Entrate ed INPS si sono costituiti con controricorso e l’intimata Equitalia Polis spa si è costituita all’adunanza fissata per la discussione;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità dei relativi motivi;

che le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle resistenti Agenzia delle Entrate, INPS ed Equitalia Polis spa le spese del giudizio di legittimità, liquidando gli onorari in Euro 1.000 per ciascuna parte, e gli esborsi in Euro 100 per INPS, in Euro 100 per Equitalia Polis spa e nell’importo delle spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *