Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2013) 20-02-2013, n. 8388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.R. propone istanza di rimessione con riferimento al procedimento n. 9303/07721 r.g., pendente dinanzi al G.i.p. di Salerno per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 660 e 674 c.p., art. 612 c.p., comma 2, art. 594 c.p., art. 612-bis c.p., commi 1 e 3, assumendo che dal contenuto degli atti del fascicolo emerge in modo chiaro il clima di tensione e di esacerbata opposizione tra l’ufficio del P.M. e l’imputata, alimentato anche da considerazioni di ordine personale, per cui era venuta meno la libertà di autodeterminazione del p.m., il quale aveva svolto le indagini esclusivamente nei confronti dell’imputata, senza ricercare elementi a lei favorevoli ed ignorando le denunce-querele dalla stessa sporte, fino ad imporre – a riprova del fumus persecutionis – la misura cautelare dell’allontanamento dell’imputata dall’abitazione.

Osserva la Corte che la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, in considerazione della sua manifesta infondatezza, dal momento che, come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (28 gennaio 2003, n. 13687), l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Per grave situazione locale – hanno precisato le Sezioni unite – deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, e i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Nel caso di specie, invece, nessun elemento la richiedente ha evidenziato in termini che possano far ritenere turbata l’imparzialità del giudice ovvero quella di determinazione delle persone che partecipano al processo a cagione di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili, essendosi la G. limitata a prospettare una possibile non imparzialità del P.M. in termini del tutto generici ovvero adombrando censure di invalidità di atti ad iniziativa del P.M. che, ove effettivamente riscontrate, dovranno trovare il loro esito nella competente sede giudiziaria. Alla declaratoria di inammissibilità dell’ istanza segue la condanna dell’ istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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