Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2012, n. 11354 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 94/21/2005, che ha dichiarato l’inammissibilità di un suo appello avverso la decisione della commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso di R.E. e C.A.M. avverso una cartella di pagamento per imposta comunale sulla pubblicità, relativa agli anni 1996 e 1997;

– che gli intimati, costituiti con controricorso, hanno in prossimità dell’udienza depositato una "memoria di cessazione della materia del contendere", con allegata un’ attestazione dell’amministrazione ricorrente circa l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia nei termini fissati nella Delib. consiglio comunale di Roma n. 31 del 2009, asseritamente adottata nell’ottica di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 13;

che gli stessi hanno così formulato un’istanza di estinzione del giudizio;

che devesi tuttavia affermare l’illegittimità del condono di cui alla citata delibera del comune di Roma, giacchè la stessa, per quanto dichiaratamente emessa "in attuazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, comma 2", di tale previsione non rispetta nè la ratio, nè il correlato ambito oggettivo;

che la norma primaria legittimava gli enti locali a stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare i tributi propri, "la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni", per le ipotesi in cui i contribuenti avessero adempiuto "ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte inadempiuti"; e consentiva il. ricorso a simili agevolazioni anche per i casi in cui fossero "già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale";

– che sempre a riguardo di tali elementi la stessa norma stabiliva, quale effetto della richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni, "la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado (..), sino al termine stabilito dalla regione o dall’ente locale";

– che in definitiva l’art. 13 attribuiva agli enti locali, avuto riguardo alla loro competenza organizzativa (art. 119 Cost. e D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 52), una potestà oggettivamente limitata all’attuazione dello specifico condono ivi previsto; non legittimava, invece, l’assunzione di condoni a catena quanto a obblighi tributari e a liti pendenti; invero la suddetta potestà dovevasi ritenere direttamente correlata alla fonte primaria, conformemente al principio desumibile dalla compresenza della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni obbligatorie (artt. 23 e 117 Cost.) e del principio di competenza; il quale riconosce all’ente locale una sfera di proprie attribuzioni normative (art. 119 Cost.) solo quanto ai tributi da esso istituiti, da esercitare in forma esclusiva ancorchè nel contesto dell’omogeneità di funzionamento del sistema tributario;

che in tal senso la disciplina del tributo in esame (l’imposta sulla pubblicità), su cui ha inciso la L. n. 289 del 2002, art. 13, appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), in quanto trattasi di tributo istituito con legge dello Stato (v., con riferimento alla omologa situazione dell’ICI, e quindi per utili riferimenti sul concetto, C. cost. n. 298/2009; C. cost. n. 75/2006);

– che il comune di Roma risulta aver adottato l’invocata Delib. n. 31 del 2009 in solo asserita attuazione della L. n. 289 del 2002, ridetto art. 13, giacchè la delibera costituisce la reiterazione di anteriori eguali iniziative finalizzate al medesimo condono (Delib.

n. 52 del 2003 e Delib. n. 112 del 2005); il che traduce un istituto non coerente con la ratio della richiamata norma della L. n. 289 del 2002, la quale, simmetricamente alla disciplina generale adottata a mezzo delle restanti previsioni, legittimava gli enti locali a stabilire, per i tributi il cui gettito fosse loro destinato (e solo in tal senso "propri" nella particolare accezione impiegata al riguardo dall’art. 13, comma 3), un solo condono nei limiti delle obbligazioni inadempiute (e dei procedimenti pendenti) alla data di entrata in vigore della legge stessa;

– che peraltro, ferme le suesposte considerazioni, agli atti depositati dalla parte intimata va attribuito, rispettivamente, il significato di rinuncia del comune al ricorso per cassazione (ex art. 391 c.p.c.) e di adesione del contribuente alla rinuncia detta; donde va sì pronunciata l’estinzione del giudizio, ma ai sensi del ripetuto art. 391 c.p.c. e non quale effetto della definizione a mezzo condono.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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