Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2013) 20-02-2013, n. 8366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.A.C. ricorre avverso la sentenza 24.11.11 del Tribunale di Catania-sezione distaccata di Bronte che ha confermato quella in data 24.4.10 del Giudice di pace di Bronte con la quale è stato condannato alla pena di Euro 250,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C.S., per i reati di ingiuria e minacce, unificati ex art. 81 cpv. c.p..

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 159 e 160 c.p.p., dal momento che, dichiarato irreperibile con decreto del p.m. emesso in data 18.7.08 durante la fase delle indagini preliminari, non aveva partecipato al giudizio di primo grado senza che risultassero eseguite nuove ricerche con eventuale emissione di nuovo decreto di irreperibilità.

Al riguardo – evidenzia il R. – il tribunale aveva erroneamente ritenuto che il decreto di irreperibilità fosse stato emesso ai fini della notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, dal momento che era stato depositato in cancelleria solo il 27.10.08 e che era stato emesso – come risultava dal testo stesso del decreto – a seguito della relazione dei carabinieri di Bronte del 9.7.08 da cui si evinceva che non era stato possibile eseguire la notificazione del verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia dell’indagato.

Ne era derivata, secondo il ricorrente, la violazione del disposto di cui all’art. 160 c.p.p., comma 2 che aveva causato una grave lesione del diritto dell’imputato a partecipare e a difendersi nel procedimento de quo.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per essere stata effettuata la notificazione dell’estratto contumaciale al difensore nominato d’ufficio senza che tale notifica fosse stata preceduta dalle necessarie ricerche e quindi dalla emanazione di un nuovo decreto di irreperibilità.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Come infatti hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione (24 maggio 2012, Napolitano, in C.E.D. Cass., n.252692), il decreto di irreperibilità emesso dal p.m. ai fini della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p. conserva efficacia anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, salvo che il p.m. effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari. Pertanto, nella specie, la doglianza difensiva è priva di pregio dal momento che, anche a voler considerare che il decreto di irreperibilità in questione sia stato emesso durante la fase delle indagini preliminari e non – ai sensi dell’art. 160 c.p.p., comma 2 – "per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio", esso ha conservato la sua efficacia anche ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio, senza quindi la necessità della effettuazione di nuove ricerche ed eventuale emissione di nuovo decreto di irreperibilità, come sostenuto invece dal ricorrente.

Anche il secondo motivo è privo di pregio in quanto, in ogni caso, nessun pregiudizio al diritto di difesa si è verificato per la mancata emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, dal momento che la sentenza di merito è stata impugnata e ne è stato censurato il suo contenuto, per cui la relativa nullità generale a regime intermedio è stata sanata (v. Cass., sez. 3, 7 gennaio 2008, n. 181) ed è di conseguenza preclusa la possibilità di eccepire la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza (Cass., sez. 6, 20 gennaio 2004, n. 1258). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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