Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11352 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza n. 71/06, depositata il 26.4.06 – pronunciata in seguito alla sentenza n. 17/05, emessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza di ottemperanza proposta da M.L., in data 17.3.04, per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 228/01, emessa dalla stessa CTR. 2. L’ordinanza suindicata, rilevato che l’amministrazione.

aveva provveduto a soddisfare le ragioni del contribuente, originate dal giudicato summenzionato, riteneva non fondato il ricorso in ottemperanza, dichiarando non luogo a provvedere sulla relativa istanza.

3. Per la cassazione dell’ordinanza n. 71/06 ha proposto ricorso il M. articolando tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con i tre motivi di ricorso, che – stante la loro evidente connessione – vanno esaminati congiuntamente, il M. deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, commi 7 e 8, nonchè la nullità dell’impugnata sentenza per mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

1.1. La CTR nell’impugnata ordinanza n. 71/06 avrebbe, invero, del tutto illegittimamente ritenuto, in difetto di adeguata motivazione e senza instaurare un contraddittorio sul punto con il contribuente, di poter affermare l’infondatezza del ricorso in ottemperanza proposto dal M., con valutazione a posteriori, ossia dopo che con sentenza n. 17/05 emessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70 erano stati adottati i provvedimento per l’esecuzione del giudicato, scaturente dalla decisione n. 228/01.

1.2. Tale contestata pronuncia, emessa con l’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8, sarebbe, tuttavia, in contrasto con le più limitate finalità ascritte dalla menzionata disposizione al provvedimento conclusivo in esame, che nel caso concreto sarebbe, pertanto, da ritenersi del tutto abnorme, essendosi, in sostanza, tradotto in un non consentito riesame della sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale le ragioni del contribuente erano state, invece, accolte.

2. La censura è fondata.

2.1. Va rilevato, infatti, che – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8 – la commissione tributaria adita "eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente (ossia quelli adottati con la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza) e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza".

Se ne deve necessariamente inferire che l’ordinanza in parola – oggetto di impugnativa nel caso di specie – si traduce in un provvedimento a carattere meramente ordinatorio, che si risolve, in buona sostanza, in una presa d’atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che pronuncia sull’istanza di ottemperanza, e di quelli eventualmente adottati dal commissario ad acta nominato con la stessa sentenza, e che si limita, di conseguenza, a dichiarare chiuso il procedimento.

Dalla natura e dalla funzione di tale ordinanza scaturiscono due conseguenze fondamentali.

2.1.1. La prima è che, laddove l’ordinanza in parola smentisca, in concreto, la sua natura di provvedimento a carattere meramente ordinatorio, volto ad accertare l’effettiva esecuzione dei provvedimenti presi con la sentenza che decide il ricorso in ottemperanza, per assumere un contenuto marcatamente decisorio, deve ritenersi ammissibile nei confronti dell’ordinanza medesima il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 3435/05).

2.1.2. La seconda, è che la stessa ordinanza non può in alcun modo incidere su quanto statuito dalla sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7.

Ed invero, il provvedimento con il quale, nel giudizio in questione, la commissione tributaria adotta i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza, in luogo dell’Ufficio che li ha omessi, e nomina – come nel caso concreto – un commissario ad acta per la loro esecuzione, ha natura sostanziale di sentenza, tale essendo espressamente qualificato anche dalla disposizione summenzionata. Ne discende che siffatto provvedimento – impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10 – non può essere, poi, in alcun modo modificato dal giudice che lo ha emesso con un provvedimento successivamente adottato, in qualsiasi forma esso venga pronunciato (Cass. 24196/06).

2.2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che, nel caso concreto, con l’ordinanza impugnata la CTR della Sicilia ha ritenuto "infondato" il ricorso per ottemperanza proposto dal M. in data 17.4.04, avendo l’Ufficio – a suo dire – provveduto al rimborso dell’imposta trattenuta in eccedenza, con decreto n. 1/03, ed ha poi dichiarato, di conseguenza, "non luogo a provvedere" sull’istanza di ottemperanza.

In tal modo, peraltro, la CTR ha finito con l’operare una sostanziale revisione di quanto statuito non la sentenza n. 17/05 – emessa, dunque, dopo il preteso rimborso di imposta, del quale, pertanto, aveva avuto modo di tenere conto – pervenendo ad una declaratoria di rigetto dell’istanza di ottemperanza, del tutto incompatibile con la natura e le finalità dell’ordinanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 8.

3. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza n. 71/06 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "l’ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8 è un provvedimento a carattere meramente ordinatorio che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che pronuncia sull’istanza di ottemperanza, e di quelli eventualmente adottati dal nominato commissario ad acta; tale ordinanza non può, pertanto, incidere in alcun modo sulla precedente sentenza, emessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7".

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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