Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2013) 20-02-2013, n. 8385 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2012 il Tribunale di Livorno in funzione di giudice del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali e dei beni aziendali della XXXs.a.s. emesso nei confronti di A.P. e M.E. indagati per il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta impropria, documentale e patrimoniale, commessi nell’ambito del fallimento della XXXs.r.l. In particolare il Tribunale riteneva sussistente il fumus dei suddetti reati con riguardo alla contestata distrazione dell’avviamento e dei beni strumentali della fallita in favore della società amministrata dall’ A. e di cui la M. risulta socia, avviata nei locali precedentemente utilizzati dalla XXXcontestualmente alla cessione delle quote di quest’ultima ad una società di comodo amministrata da un prestanome.
2. Avverso l’ordinanza ricorrono con unico atto entrambe gli indagati articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge penale sostanziale, lamentando come solo i beni riconducibili al patrimonio della società fallita possano costituire oggetto di distrazione e che nel caso di specie i locali presso cui la Dolce Sogni svolge la sua attività non erano di proprietà della XXX, ma erano stati regolarmente affittati dalla società riconducibile agli indagati, mentre i beni strumentali utilizzati da quest’ultima parimenti non apparterrebbero alla fallita, atteso che quelli di sua pertinenza sarebbero stati oggetto di pignoramento mesi prima dell’ipotizzata consumazione delle condotte fraudolente contestate. Quanto invece alla presunta distrazione dell’avviamento l’ordinanza impugnata si limiterebbe a mere congetture, senza nemmeno valutare la sua effettiva sussistenza attesa la grave situazione debitoria da cui era gravata all’epoca dei fatti l’azienda gestita dalla fallita. Infine alcun elemento collegherebbe gli odierni indagati alla scomparsa della contabilità della fallita, di cui pure gli stessi vengono chiamati a rispondere in concorso.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono invece l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura cautelare reale e vizi motivazionali dell’ordinanza impugnata in proposito. Con riguardo al fumus commissi delicti si rinvia alle considerazioni svolte nel motivo che precede, mentre in relazione al periculum in mora i ricorrenti evidenziano l’illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale, atteso che il fallimento non vanterebbe alcuna pretesa sui beni di pertinenza della Dolci Sogni.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati e deve pertanto essere accolto. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è infatti ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692).
In tal senso deve ritenersi che l’ordinanza impugnata sia solo apparentemente motivata in merito all’identificazione dell’oggetto della presunta distrazione, genericamente individuato nei "beni strumentali" e nell’"avviamento" della fallita a fronte del contenuto delle puntuali doglianze sollevate con l’istanza di riesame in ordine all’effettiva configurabilità della condotta distrattiva. In particolare il Tribunale ha omesso di rispondere alle sollecitazioni difensive in ordine all’effettiva esistenza dei beni strumentali oggetto di trasferimento ed alla stessa "cessione" dei locali aziendali, che sarebbero – nella prospettazione del ricorrente – stati autonomamente locati dalla società degli indagati presso il legittimo proprietario dei medesimi. Analogo difetto di motivazione si registra in ordine al menzionato avviamento della fallita, posto che i giudici del riesame non hanno in alcun modo corrisposto all’obiezione della fallita sulla sua pregressa distruzione, senza peraltro precisare in cosa sarebbe consistita la sua distrazione, posto che l’avviamento è valore incorporato nell’azienda o quantomeno nei fattori aziendali che lo generano, cosicchè non è ipotizzabile la sua distrazione se non contestualmente all’accertata cessione dell’azienda medesima o dei suddetti fattori. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno perchè in diversa composizione proceda a nuovo esame alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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